IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE: NUOVO MODELLO DAL 01.02.2017

Il 01.02.2017 è entrato a regime il nuovo modello di dichiarazione dell’Imposta sulle transazioni finanziarie (più nota con il nome di Tobin Tax).

Il nuovo modello, approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Protocollo n. 2169 del 04.01.2017, unitamente alle istruzioni ed alle specifiche tecniche per la sua trasmissione, sostituisce quello precedentemente approvato (il primo dopo l’approvazione dell’Imposta) con Provvedimento n. 2013/154577 del 27.12.2013.

La Tobin Tax – È stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2013 – articolo 1 commi da 491 a 500 (Legge n. 228 del 24.12.2012 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 29.12.2012 Supplemento Ordinario n. 212; le disposizioni attuative della stessa sono state stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21.02.2013 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28.02.2013 ed integrato successivamente dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16.09.2013 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20.09.2013.

La decorrenza dell’imposta dovuta dall’acquirente (ovvero dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà) è dal 01.03.2013 o dall’01.07.2013 in relazione alla tipologia di operazione finanziaria; si applica:
·                     ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (più semplicemente indicati come operazioni su azioni) di cui al comma 491;
·                     alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (più semplicemente indicati come operazioni in derivati) di cui al comma 492;
·                     alle operazioni di “alta frequenza” (più semplicemente indicati ad alta frequenza) di cui al comma 495.

La base imponibile è costituita dal valore della transazione e il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la transazione finanziaria.

La Dichiarazione è annuale, va presentata entro il 31.03 con riferimento alle transazioni finanziarie dell’anno precedente.
Pertanto per la dichiarazione da presentarsi entro il 31.03.2017 con riferimento alle transazioni effettuate nel 2016, dovrà essere utilizzato il nuovo modello approvato con Provvedimento n. 2169 del 01.02.2017.

Se la dichiarazione è presentata oltre la scadenza del 31.03 ma entro il 90 giorni successivi è considerata tardiva ma validamente trasmessa; oltre tale termine la dichiarazione è considerata omessa ma costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte.

La trasmissione della dichiarazione deve essere fatta telematicamente, con le seguenti modalità:
·                     direttamente a cura del contribuente attraverso il canale Fisconlie;
·                     tramite intermediari abilitati ai servizi telematici attraverso il canale Entratel;
·                     tramite una società del gruppo se il soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione appartiene ad un gruppo societario.

Nel caso in cui il soggetto obbligato alla trasmissione della dichiarazione sia non residente, potrà presentare la dichiarazione con le seguenti modalità:
·                     tramite una stabile organizzazione in Italia (art. 162 del Tuir);
·                     tramite un rappresentante fiscale, nominato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR n. 600/1973 e in carica al momento della presentazione della dichiarazione;
·                     direttamente, in assenza di stabile organizzazione in Italia o della nomina di un rappresentante fiscale, dopo aver provveduto a presentare richiesta di attribuzione del codice fiscale (solamente nel caso in cui non ne siano già in possesso).

Le novità del modello: il nuovo modello risulta rinnovato ed implementato rispetto alla sua precedente versione. In particolare:
·                     impegno alla trasmissione telematica: viene previsto il termine “incaricato” in luogo di quello di “intermediario”;
·                     il Quadro “TT” dei dati sulle operazioni effettuate si arricchisce per gli intermediari e le operazioni ad alta frequenza del numero delle operazioni, valore nozionale e imponibile;
·                     nel riepilogo va riportato il maggior credito risultante delle dichiarazioni integrative eventualmente presentate e non richiesto a rimborso;
·                     la parte relativa alle esenzioni o esclusione delle imposte è ampliata;

·                     le informazioni dovranno essere distinte tra “acquisti di azioni” di cui al comma 491 e “derivati” di cui al comma 492.

Fonte: Fiscalfocus

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