IL TRUST PER LA LIQUIDITA’

In questo intervento affrontiamo il tema di un particolare caso di utilizzo del trust, ovvero quello del trust per la gestione della liquidità.
Il concetto di liquidità è qui inteso come apertura di conto corrente attivo, ovvero più in generale, gestione di titoli di Stato, di obbligazioni, di investimenti in portafogli azionari e di classici investimenti che offre la banca. La disposizione di liquidità in trust è generalmente soggetta all’imposta di donazione applicata con le aliquote e le franchigie che tengono conto del rapporto tra disponente e beneficiario.

Come risaputo, il trust, ai fini delle imposte dirette, può essere trasparente o opaco.

Se il trust è trasparente, lo stesso determinerà la base imponibile, ma le imposte saranno dovute dai beneficiari dei frutti del trust stesso.
Diversamente, se il trust è opaco, la base imponibile sarà sempre determinata dal trust stesso, ma nessuna imputazione di reddito verrà operata ai beneficiari in quanto il trust sconterà l’Ires.

La C.M. 48/E/2007, infatti, ha chiarito che la successiva attribuzione dei frutti in capo ai beneficiari non comporterà emersione di reddito imponibile in capo a quest’ultimi.
Un trust può dirsi trasparente quando i beneficiari hanno un diritto soggettivo di pretenderne i frutti; in caso contrario, ossia quando manca questo diritto soggettivo ed il trustee gode di piena discrezionalità sul punto, l’istituto assumerà i connotati di un trust opaco.
Di norma, quando un trust viene istituito per la gestione della liquidità, la banca richiede l’apertura di un conto corrente intestato al trust medesimo.

Peraltro, attraverso tale relazione bancaria, il trustee potrà far fronte anche agli adempimenti tributari (quali pagamento delle imposte) senza quindi richiedere continuamente al disponente nuovi apporti di liquidità.

I documenti necessari per poter aprire un rapporto di conto corrente presso una banca sono generalmente:
la copia dell’atto istitutivo precedentemente registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
il certificato di attribuzione del codice fiscale al trust o documento alternativo da cui lo stesso risulta;
i documenti di identità dei titolari effettivi (spesso i beneficiari) in modo tale da poter rispondere agli obblighi della normativa antiriciclaggio.

Se nel patrimonio del trust vi è un rapporto di conto corrente, la gestione dello stesso spetterà ovviamente al trustee.
Qualora, inoltre, nel patrimonio del trust siano ricomprese attività finanziarie, intese quali azioni, obbligazioni o titoli di Stato, sarà sempre il trustee che, sulla base delle linee guida indicate nell’atto istitutivo, gestirà le operazioni di investimento e disinvestimento connesse alla detenzione di tali attività.

L’aspetto importante da sottolineare in tale circostanza, risiede nel fatto che si realizza il presupposto impositivo per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie: i redditi quindi saranno assoggettati a tassazione scontando un’imposta pari al 26% (ridotta al 12,5% in caso di detenzione di titoli di Stato).

La tassazione alla fonte prescinde quindi dal diritto soggettivo del beneficiario di pretendere i frutti del trust. La stessa, pertanto, opererebbe anche se nell’atto istitutivo ci fosse una clausola con la quale si prevedesse tale diritto.
La gestione della liquidità deve essere attentamente valutata sotto il profilo del rischio in quanto, anche a seconda della legge applicabile, il trustee potrebbe essere tenuto a perseguire una finalità conservativa del patrimonio e non speculativa.

Generalmente, nella gestione della liquidità, è necessario che il trustee si confronti con il guardiano il quale, potrà fornire utili indicazioni circa gli intermediari finanziari da interpellare e/o le tipologie di investimenti da realizzare.
A tal fine, il trustee potrà procedere ad effettuare le scelte di investimento anche sulla base delle c.d. “lettere dei desideri” del disponente che, si sottolinea, non devono avere carattere vincolante, pena il rischio della qualifica di trust interposto.

Talora, nella prassi di redazione degli atti, è previsto anche un potere di autorizzazione del guardiano e non di mera consultazione qualora vi siano da realizzare degli investimenti che eccedano determinate soglie.

È opportuno valutare con estrema attenzione questa tipologia di clausole, al fine di non incorrere nel rischio che le banche o gli intermediari finanziari pongano dei problemi o, addirittura, si rifiutino di procedere con l’apertura del conto corrente perché le loro procedure interne proibiscono la gestione della verifica di tali poteri autorizzativi.
Fonte: Fiscal Focus

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