In questo intervento tratteremo il tema del trust per comparti.
Come noto, nel trust sono coinvolte varie figure: il disponente, i beneficiari, il trustee, il guardiano e i beni in trust.
Talora, si istituisce il trust per comparti stabilendo che, nonostante il trustee sia il proprietario dell’intero patrimonio ai fini della gestione dello stesso, in realtà nell’atto di trust si può decidere di suddividere il fondo ivi disposto idealmente in comparti.
Ipoteticamente, quindi, il patrimonio può essere ripartito in più comparti in ragione della possibile presenza di più disponenti, come nel caso di più fratelli, tutti interessati all’istituzione di un unico trust.
Sicché, verosimilmente, se due fratelli intendono disporre in trust il proprio patrimonio congiunto (si pensi ad esempio ad un immobile posseduto in comproprietà oppure alle quote societarie dagli stessi detenute nella stessa società), nell’atto di trust si individua idealmente la ripartizione dello stesso patrimonio tra i due fratelli.
Si può, ad esempio, supporre la seguente possibile suddivisione del patrimonio da far confluire in trust:
quota A che contiene la parte disposta in trust dal disponente 1;
quota B che contiene la parte disposta in trust dal disponente 2.
In questo contesto, i beneficiari della quota A potrebbero essere i figli del disponente 1, mentre i beneficiari della quota B potrebbe essere i figli del disponente 2; i rispettivi coniugi dei due disponenti potrebbero essere individuati anch’essi quali disponenti al pari del/la marito/moglie, ovvero, a seconda dei casi, beneficiari del trust, alla pari dei figli propri del disponente.
Un siffatto uso dell’istituto del trust, può essere interessante sotto il punto di vista della gestione dell’imposta di donazione.
Più in particolare, si supponga che due fratelli dispongano i propri beni in trust, senza procedere alla distinzione tra comparti, individuando quali beneficiari tutti i figli indistintamente.
In tale contesto, può accadere che un figlio diventi beneficiario dei beni posti in trust dallo zio. Ciò che è interessante considerare è la diversa aliquota fiscale relativa all’imposta di donazione, che viene applicata a seconda del grado di parentela tra beneficiario e disponente.
Se, infatti, il beneficiario è un parente in linea retta con il disponente ovvero è ad esso coniugato, l’imposta di donazione è pari al 4% sul netto globale eccedente la franchigia di 1.000.000 di euro per ogni beneficiario; mentre, se il beneficiario è parente fino al quarto grado o affine in linea retta o affine in linea collaterale entro il terzo grado, l’aliquota è pari al 6% senza previsione di alcuna franchigia.
Ecco allora come, in prima battuta, tale tipologia di trust, rappresenti una valida alternativa per procedere ad un eventuale passaggio generazionale ordinato, potendo beneficiare delle aliquote proprie sulla donazione.
In seconda battuta, si persegue una finalità meramente affettiva, nel senso che c’è da aspettarsi che il padre che disponga i propri beni in trust, lo faccia a beneficio dei propri figli.
Viene da chiedersi, a questo punto, quando la scelta di istituire un trust per comparti sia da prediligere a quella di istituire un trust individuale.
È evidente che la prima alternativa risulta preferibile qualora, ad esempio, vi sia un patrimonio congiunto tra due fratelli. Si pensi al caso di Alfa s.r.l. in cui due fratelli siano soci al 50%; l’istituzione di un trust per comparti assume interesse sotto vari punti di vista.
Innanzitutto, il patrimonio congiunto sarà amministrato e gestito da una sola persona individuata nel trustee che diverrà socio al 100% della società.
Secondo, si effettua un passaggio generazionale interessante, in quanto si può, ad esempio, pattuire che dopo la morte di uno dei due fratelli, le quote del de cuius rimangano disposte in trust prevedendo che i relativi beneficiari si vedano attribuire dividendi passati e futuri.
In tal modo, pertanto, si può decidere di scegliere se i figli del fratello defunto siano beneficiari della quota societaria (potendo pertanto proseguire nell’attività d’impresa assieme ai figli dell’altro fratello), ovvero vengano sostanzialmente liquidati.
Il limite che l’istituto del trust può incontrare, risiede nel fatto che, all’atto della stipula e anche nelle fasi successive, i disponenti dovranno mettersi d’accordo sulle figure del trustee e del guardiano, essendoci un patrimonio congiunto che sarà amministrato da un’unica persona.
Fonte: Fiscal Focus