IL SUPERAMMORTAMENTO

Il «superammortamento» è un’agevolazione concessa dalla legge di stabilità 2016 per gli acquisti di beni ammortizzabili nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. L’anticipazione dell’effetto a una data anteriore a quella di entrata in vigore della legge era stata opportuna per evitare che negli ultimi mesi dell’anno imprenditori e lavoratori autonomi soprassedessero agli acquisti per beneficiare del vantaggio fiscale nell’anno successivo.
Così come ora, nel predisporre la legge di bilancio per il 2017, sarebbe opportuno conoscere le intenzioni del Governo sulla sorte di questa disposizione. Occorrerebbe evitare, infatti, che per non perdere l’agevolazione i contribuenti procedano ad acquisti affrettati, che potrebbero poi rivelare problemi di non facile soluzione. Sapendo già che il beneficio sarà disponibile anche il prossimo anno, i soggetti d’imposta potranno procedere con una programmazione di largo respiro, che è quella maggiormente fruttuosa per lo sviluppo delle attività economiche.
Anzi, sarebbe il caso di rendere permanente l’agevolazione. Questa scelta non la renderebbe “vecchia”, perché l’effetto della normativa riguarda, anno per anno, i nuovi investimenti del periodo, con una ricaduta sugli esercizi successivi.
Al riguardo la circolare del 26 maggio 2016 n. 23/E aveva precisato che la maggiorazione del 40% dell’ammortamento non è legata alle valutazioni di bilancio, ma correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale, cioè a quelli massimi ammessi nella determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo. In altri termini, sottolinea la circolare, tale maggiorazione si traduce in un componente negativo di reddito che, pur non essendo imputato al conto economico, risulta fiscalmente deducibile, in base all’articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir, «per disposizione di legge» (anche se in bilancio le quote venissero imputate in misura inferiore).
Rispetto alle agevolazioni sugli investimenti che l’hanno preceduta, la maggiorazione delle quote di ammortamento (o della quota capitale della rata di leasing) si distingue positivamente per due aspetti.
Il primo riguarda la lista degli investimenti agevolabili non più definita con una disposizione scritta in positivo (il famigerato codice 28 della classificazione Ateco), che avrebbe potuto dar luogo a controversie classificatorie non facilmente risolvibili. Qui abbiamo una chiara e limitata lista negativa: il beneficio non si applica agli investimenti in fabbricati e costruzioni, a quelli con aliquota di ammortamento inferiore al 6,50% nonché per alcuni settori di attività non di interesse generale (condutture, materiale rotabile, aerei).
La seconda caratteristica positiva riguarda la considerazione della totalità degli investimenti in beni strumentali nuovi, eseguita anno per anno. Le disposizioni precedenti facevano riferimento alla quantità incrementale rispetto a una media precedente. In tal modo non potevano beneficiare della norma di favore coloro che avevano già pianificato investimenti diluiti nel tempo, specie se in misura costante: nessuna annualità avrebbe potuto superare una media storica.
Inoltre, il calcolo differenziale si prestava a forzature nell’ambito dei gruppi, mediante la costituzione di nuove società che, non avendo storia alle loro spalle, potevano calcolare il beneficio sull’intero investimento, salvo poi cadere in tentazioni elusive, come quella di farsi incorporare da altre società del gruppo o di affittare i macchinari alla società che non avrebbe potuto usufruire del vantaggio fiscale.
Tornando all’auspicabile ipotesi della proroga dell’agevolazione, ben vengano anche le prospettate disposizioni sull’allargamento del beneficio agli investimenti negli intangibles tecnologici, specie nell’ambito dell’economia digitale.
Fonte: Il Sole 24 Ore

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