La legge di bilancio 2022 ha incrementato in misura permanente il limite a 2mln di euro.
Stante l’avvenuto
incremento a 2 milioni di euro del limite dei crediti di imposta e dei
contributi compensabili ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è opportuno
individuare le modalità di calcolo del rispetto del limite ed i crediti di
imposta oggetto dello stesso.
La previsione che stabilizza quanto l’articolo 22 del decreto legge 25
maggio 2021, n. 73 (cd. sostegni bis) aveva previsto
per il 2021, è contenuta nell’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di
Bilancio 2022.
Preliminarmente occorre rappresentare che restano immutati gli altri vincoli
per le compensazioni:
- apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, ovvero sottoscrizione della stessa dall’organo incaricato della revisione contabile (fatta salva la possibilità di esonero in corrispondenza del cd. regime premiale ISA);
- preventiva presentazione della dichiarazione fiscale dalla quale emerge il credito d’imposta compensabile (fatta salva la compensazione nei limiti di 5.000 euro a partire dal 1° gennaio scorso in assenza di dichiarazione);
- compensazione di importi superiori a 5.000 euro a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione;
- presentazione del modello F24 recante la compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Sono comprese nel limite in parola esclusivamente le compensazioni orizzontali
eseguite ai sensi dell’articolo 17 del d. lgs. 9 luglio
1997, n. 241. Restano, quindi, escluse quelle verticali,
cd. imposta da imposta. Ad esempio, una compensazione tra il
credito IRES per l’anno n (codice tributo 2003) e il primo acconto IRES per
l’anno n+1 (codice tributo 2001) avvenuta per il tramite della presentazione
telematica del modello F24 non erode il plafond compensabile.
Come emerge dalla Relazione illustrativa alla legge 234/2021,
la finalità perseguita dal Legislatore è quella di incrementare la liquidità
delle imprese attraverso un aumento della possibilità di monetizzare i crediti
tributari attraverso un incremento del limite di cui all’articolo 34 citato.
Il limite va verificato secondo un principio temporale riferito all’anno solare
di presentazione dei modelli F24, prescindendo, quindi, dall’anno di
riferimento del credito utilizzato in compensazione. In pratica si segue un
criterio ‘di cassa’.
Ciò premesso è necessario precisare che non tutti i crediti di imposta sono
inclusi nel plafond incrementato a 2 milioni con decorrenza dallo scorso 1°
gennaio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si rappresenta che sono esclusi dal
limite in parola i seguenti crediti di imposta:
- agevolazioni o incentivi fiscali (R.M. 86/E 1999);
- agevolazioni per le Zone Franche Urbane (articolo 1, commi 340 – 343, l. 296/2006);
- ricerca e sviluppo (articolo 3 D.L. 145/2013);
- eccedenze di ritenute applicate in corrispondenza dell’erogazione di redditi di lavoro autonomo e dipendente;
- eccedenza di ritenute versate dal sostituto d’imposta;
- formazione 4.0 (articolo 1, commi da 46 a 56, l. 205/2017);
- ricerca, sviluppo, innovazione e design (articolo 1, commi da 200 a 203, l. 160/2019);
- beni strumentali nuovi (articolo 1, commi 198 – 208, l. 160/2019; articolo 1, commi da 1051 a 1063, l. 178/2020);
- botteghe e negozi (articolo 65, d.l. 18/2020);
- locazione immobili non abitativi (articolo 25, d.l. 34/2020);
- adeguamento ambienti di lavoro (articolo 120, d.l. 34/2020);
- sanificazione ed acquisto dpi (articolo 125, d.l. 34/2020);
- investimenti nel mezzogiorno (articolo 1, commi 98 – 108, l. 208/2015);
- esercenti di impianti di distribuzione di carburante commissioni per pagamenti elettronici (articolo 1, commi 924 – 925, l. 205/2017);
- contributi a fondo perduto riconosciuto ai soggetti danneggiati dall’emergenza COVID-19 (articoli 1 e 1-ter, d.l. 41/2021; articolo 1, d.l. 73/2021).
Fonte: Fiscal Focus