Il codice della crisi e i soggetti IRPEF

Come noto, il Codice della Crisi ha istituito una serie di obblighi per gli amministratori volti rilevare e gestire lo stato di crisi; tali obblighi, seppur differenti rispetto a quelli per le società di capitali, sono rilevanti anche per i soggetti Irpef.

All’interno della macro area dei soggetti Irpef, è necessario effettuare una classificazione tra: Ditte individuali forfettarie; Ditte individuali semplificate e ordinarie; Società di persone.

Ditte individuali forfettarie – I regimi forfettari sono caratterizzati per natura e per definizione da un elevato livello di semplicità amministrativa e burocratica (esonero dalla fatturazione elettronica e dai Registri Iva, esonero da registrazioni contabili e da liquidazione dell’imposta); per questo motivo però si rende molto difficoltoso il monitoraggio dello stato dell’impresa e la rilevazione della crisi in maniera tempestiva. Non essendo però queste figure escluse dagli obblighi del monitoraggio, ecco che si rende necessario per loro implementare la struttura amministrativa e organizzativa in generale, distinguendo sempre più gli aspetti “aziendali” da quelli privati; per i forfettari, ad esempio, è molto frequente avere un unico conto corrente per le spese personali e per l’attività: in questo modo si rende difficile capire la positività o la negatività del flusso di cassa. Implementare la struttura amministrativa significa avere una sorta di business plan semplificato, corredato da scadenziari di clienti e fornitori, piano di leasing e finanziamenti, pianificazioni delle uscite tributarie e previdenziali.

Ditte individuali semplificate e ordinarie – L’imprenditore individuale può, in base al volume d’affari, essere assoggettato al regime semplificato o al regime ordinario (qualora il volume d’affari superi i 400.000 € in casi di prestazioni di servizi o i 700.000 € in caso di vendita di beni). Come si può immaginare, per l’imprenditore in contabilità ordinaria, è molto meno complesso monitorare lo stato della crisi, in quanto è soggetto agli stessi adempimenti contabili delle società: registri Iva, libro giornale, libro inventari, registro dei cespiti, scritture di magazzino e ausiliarie. Con questi strumenti, applicando le linee guida del Cndcec per il calcolo degli indici, è possibile ottenere le informazioni sull’andamento economico – finanziario dell’impresa o, comunque, è più semplice elaborare programmi e budget in quanto si parte da informative abbastanza complete. Per quanto riguarda invece le ditte individuali semplificate, occorre effettuare un’ulteriore distinzione a seconda del regime contabile di registrazione utilizzato:

1. Criterio delle registrazioni: ogni documento viene registrato sui registri Iva e si presume incassato o pagato, aggiungendo separatamente le operazioni non soggette a registrazioni Iva;

2. Criterio degli incassi e dei pagamenti: a fianco del registro Iva, viene tenuto anche il registro degli Incassi e dei Pagamenti in ordine cronologico;

3. Criterio misto: vengono compilati solo i registri Iva e vengono indicati i mancati pagamenti e i mancati incassi. È comprensibile come, utilizzando il primo metodo, diventa molto difficile avere un’indicazione immediata dell’andamento finanziario dell’attività, rendendosi necessaria una verifica a fine esercizio di tutti i documenti in quanto non c’è una visualizzazione costante dei movimenti finanziari. Restano validi per questi imprenditori, gli accorgimenti di implementazione della struttura amministrativa citati per gli imprenditori forfettari.

Società di persone – Quanto detto per l’imprenditore individuale deve essere ritenuto valido anche per le Società di Persone, sebbene siano caratterizzate da personalità giuridica autonoma rispetto ai soci. Anche le società di persone possono infatti essere assoggettate a regimi contabili diversi a seconda del volume d’affari realizzato e, qualora possano usufruire del regime semplificato, si renderà necessario verificare gli indicatori tramite scadenzari e carte di lavoro separate.

Fonte: Fiscal Focus