I rapporti con la prima rottamazione
I soggetti che hanno presentato istanza entro il 21 aprile 2017 e che non sono riusciti a rispettare la scadenze di legge non hanno potuto beneficiare della riapertura dei termini della rottamazione bis, con la sola eccezione dei debitori che non avevano pagato le rate scadute a fine 2016 di precedenti dilazioni. Con la rottamazione ter costoro sono ammessi ai benefici di legge, senza condizioni di sorta. Ne dovrebbe conseguire che non rilevano eventuali morosità riferite a dilazioni pregresse.
I rapporti con la seconda rottamazione
I carichi che potevano rientrare nella seconda definizione erano: a) quelli affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017; b) quelli ante 2016 mai inclusi in una precedente domanda di sanatoria, c) quelli ante 2016 inclusi in una precedente istanza rigettata per mancato pagamento delle rate scadute a fine 2016. In quest’ultimo caso, se il debitore non ha pagato le rate scadute a fine 2016 entro lo scorso luglio, lo stesso è ammesso senza condizioni alla rottamazione ter per l’intero carico dovuto.
Gli altri casi inclusi nella rottamazione-bis
Nei casi sopra indicati sub a) e b), la possibilità di confluire nella rottamazione ter è subordinata alla condizione di pagare tutte le rate scadute a fine ottobre 2018 entro il 7 dicembre. Si tratta di una rimessione in termini, valevole quindi anche per chi non ha pagato alla scadenza originaria, che rappresenta la porta d’accesso alla nuova definizione agevolata. Se si rispetta questa condizione, il residuo 20% dovuto potrà essere pagato in cinque anni.
Il contenzioso pendente
Ammessa la definizione anche per i carichi in contenzioso. Si pensi, ad esempio, alla cartella di pagamento impugnata o all’affidamento conseguente ad un atto di accertamento impugnato. In questo caso, occorre impegnarsi a rinunciare al giudizio con la domanda di sanatoria. L’estinzione del giudizio è subordinata al perfezionamento della rottamazione. Si può chiedere la sospensione del processo con il deposito della domanda di definizione agevolata.
La non ripetibilità
Le somme relative ai debiti definibili pagate a qualsiasi titolo anche prima della definizione non sono rimborsabili. Dovrebbe trattarsi solo degli importi inclusi nella domanda di definizione agevolata. Sembra si voglia affermare che, una volta trasmessa l’istanza, anche se la definizione non si perfeziona il debitore non ha comunque diritto alla restituzione dell’ammontare corrisposto medio tempore. Se così fosse, potrebbe accadere che il contribuente che ha affidamenti in contenzioso e non perfeziona la rottamazione non potrà recuperare le somme versate neppure se ha ragione dal giudice.