L’attuale versione del disegno di Legge di Bilancio per il 2019 prevede l’ampliamento della
platea dei soggetti che possono fruire del regime forfettario, grazie ad un innalzamento del
tetto dai ricavi e compensi incassati nel periodo d’imposta, che precedentemente era
differenziato per categorie di soggetti, ma per la maggior parte dei contribuenti era fissato ad €
30.000; tetto che oggi invece fissato al limite unico di € 65.000. Inoltre, è disposta
l’eliminazione del vincolo fissato sui beni strumentali, oltremodo penalizzante in particolare
(ma non solo) per i soggetti che svolgono attività d’impresa.
Se tali correzioni certamente agevolano molti soggetti che possono iniziare a beneficiare di
tale regime, allo stesso tempo la modifica della causa di esclusione relativa alle partecipazioni
societarie potrebbe comportare la fuoriuscita di alcuni soggetti che oggi già stanno applicando
tale regime.
Requisiti di accesso
La possibilità di utilizzare il regime forfettario è subordinata ad una doppia verifica di requisiti
di accesso e cause di esclusione.
I requisiti di accesso applicabili sino al 2018, da verificarsi sul periodo d’imposta precedente
quello di utilizzo del regime, previsti dall’articolo 1, comma 54, L. 190/2014 sono i seguenti:
rispetto del limite di fatturato differenziato sulla base delle diverse attività, sostenimento di
costi per personale dipendente e assimilato nel limite di € 5.000 annui e l’impiego al termine
del periodo d’imposta di un ammontare di beni strumentali non superiore ad € 20.000.
Se il limite legato al personale dipendente non è una discriminante nelle considerazioni di
convenienza (i forfettari sono infatti soggetti di piccole dimensioni che nella maggior parte dei
casi lavorano in autonomia), al contrario quello relativo ai beni strumentali in molti casi
costituisce un vincolo insormontabile, posto che la verifica deve essere fatto sulla base del
dato storico; pertanto l’artigiano che possiede anche solo un furgone acquistato diversi anni
addietro al prezzo di € 22.000, che oggi non vale praticamente nulla, in forza delle regole
attualmente vigenti, non può accedere al regime.
Nella circolare AdE 10/E/2016 si afferma infatti che per i beni in proprietà occorre far
riferimento al prezzo di acquisto; inoltre, si deve tener conto dei beni in locazione finanziaria,
per i quali rileva il costo sostenuto dal concedente, nonché dei beni in locazione, noleggio e
comodato, per i quali rileva il valore normale determinato alla data del contratto di
locazione/noleggio o comodato.
Evidentemente, il fatto che dal 2019 venga designato il limite di fatturato come unico
requisito di accesso da verificare, potrebbe comportare un forte ampliamento della platea dei
soggetti interessati.
Cause di esclusione
Il problema si pone però con riferimento alle cause di esclusione previste dal successivo
comma 57, che devono essere verificate nel corso dell’anno in cui il contribuente intende
applicare il regime (ad eccezione del requisito dello svolgimento di attività di lavoro
dipendente che va controllato sul pregresso, aspetto che comunque dovrebbe modificarsi con
l’approvazione della Legge di bilancio).
In particolare, sarà confermata l’impossibilità di applicare il regime forfetario per:
1. chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del
reddito,
2. le persone fisiche non residenti, ad eccezione di quelle che sono residenti in uno degli
Stati Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che
assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che
costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto,
3. i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni
di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Relativamente a questi 3 requisiti non vi sono evoluzioni.
La preclusione (prevista alla lettera d-bis) riguardante coloro che nell’anno precedente hanno
percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro
dovrebbe essere sostituita dall’impossibilità di accedere al forfettario per i soggetti che erano
assunti come dipendenti o collaboratori e intendono svolgere l’attività d’impresa o
professionale prevalentemente nei confronti di quello che nel biennio precedente era uno dei
loro datori di lavoro.
Ma l’intervento più delicato è quello previsto alla precedente lettera d): mentre sino al 2018 la
causa di esclusione si limita a considerare il possesso di partecipazioni in soggetti trasparenti,
la nuova versione che dovrebbe entrare in vigore nel 2019, con riferimento alle società a
responsabilità limitata, non prevede più specificazioni, con la conseguenza che anche la
partecipazione in srl non trasparente comporterà la fuoriuscita dal regime.
Pertanto, salvo correzioni sul testo attualmente circolato, occorrerà gestire la fuoriuscita per i
contribuenti che si trovano in tale situazione, per i quali sino al 2018 si era deciso di applicare
il regime forfettario, con un conseguente restringimento dei soggetti beneficiari.
Quindi, allo stato attuale, per rimanere nel regime si dovrà cedere la quota di partecipazione
entro il 31.12.2018.
Da segnalare come nella circolare 10/E/2016 l’Agenzia, richiamando considerazioni incluse
nella relazione illustrativa alla Legge di Stabilità 2015, aveva ammesso l’applicazione del
regime agevolato nel caso in cui non vi fosse “contemporaneità di possesso”, quindi nel caso in
cui la partecipazione dovesse essere ceduta nello stesso anno prima di assumere partita Iva,
ovvero la partecipazione fosse acquisita dopo la cessazione della posizione Iva personale.
Occorrerà in particolare capire se tali ipotesi di parziale coesistenza della partecipazione con il
regime forfettario continueranno ad avere valore anche nel 2019, posto che le considerazioni
dell’Amministrazione Finanziaria erano legate al mancato “assoggettamento a due diversi regimi
di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria”; il nuovo requisito è invece
concentrato sul possesso della partecipazione e non sul reddito ottenuto dalla partecipazione,
con la conseguenza che la nuova formulazione di tale causa di esclusione pare molto più
tranchant.
Con la conseguenza che per l’applicazione del regime forfettario dal 2019 sarà
necessario cedere la quota in srl necessariamente entro il 2018.
Fonte: Euroconference