Con la formulazione dell’articolo 15 del collegato fiscale alla prossima manovra di bilancio, D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, il legislatore si è occupato anche del mondo delle professioni sanitarie con riferimento alla fatturazione elettronica e alla registrazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
La norma è suddivisa in due commi.
Novità in materia di fatturazione elettronica.
Il primo comma della disposizione in commento prevede anche per il 2020, analogamente a quanto avvenuto nel 2019, il divieto di emissione di fatture elettroniche relative a prestazioni sanitarie effettuate a favore di persone fisiche e che transitano già sul Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata. Per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 9-bis, comma 2, del D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018, tale divieto opera anche per gli esercenti professioni sanitarie non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria come, ad esempio, fisioterapisti o logopedisti. Ciò, come si legge nella relazione illustrativa alla norma, “nelle more dell’individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica” che siano rispettose dei rilievi mossi dal Garante in materia di privacy. Si coglie l’occasione per rammentare che la persona fisica destinataria della fattura relativa alla prestazione sanitaria effettuata a suo favore ha la possibilità di opporsi, nei modi previsti dall’art. 3 del Decreto del MEF del 31 luglio 2015, alla trasmissione dei propri dati al Sistema Tessera Sanitaria. L’esercizio di tale diritto non preclude, in capo al cittadino, la possibilità di detrarre comunque in dichiarazione le spese sostenute e non ha alcuna incidenza sulla modalità di emissione della fattura a suo favore che, anche in tal caso, non potrà essere elettronica.
Disposizioni in materia di corrispettivi elettronici.
Con il secondo comma dell’emananda disposizione è previsto che, con decorrenza 1° luglio 2020, all’obbligo di invio dei dati dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria si adempia esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri. Come è noto, tale modalità di tenuta dei corrispettivi è comune a tutti gli operatori economici dovendosi tener conto dello spartiacque del volume d’affari fissato a 400.000,00 euro al fine di determinare la decorrenza dell’obbligo. La disposizione introdotta dal decreto fiscale, come si apprende dalla relazione illustrativa, è finalizzata a razionalizzare le modalità di comunicazione tra l’esercente (ad esempio il farmacista) e l’Amministrazione finanziaria relative ai vari adempimenti obbligatori. Il tutto con l’ulteriore finalità di aumentare la sicurezza e l’inalterabilità dei dati di cui trattasi garantendone la tutela e semplificando, nel contempo, le procedure poste a carico degli esercenti.
Fonte: Fiscal Focus