Con la Manovra di Bilancio 2018, attualmente in fase di Disegno di Legge all’esame delle Camere (primo passaggio già calendarizzato quello al Senato), si vuole introdurre un’ulteriore restrizione alla gestione delle compensazioni “in orizzontale” effettuate con l’ausilio del modello F24.
Si tratta di un nuovo tipo di controllo, effettuato post presentazione del modello F24 interessato, che consiste nella facoltà, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di sospendere l’esecuzione della delega ‘incriminata’ fino a 30 giorni.
In questo lasso di tempo, saranno effettuati ulteriori controlli sulla ‘bontà’ del credito utilizzato a copertura dei debiti esposti. Laddove il credito risulti valido, la delega sarà sbloccata, e si considererà validamente presentata dalla data originaria. Diversamente, la delega sarà scartata.
Posto che con un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere stabiliti i dettagli attuativi di quanto sopra, sempre che il DDL non subisca (improbabili) modifiche nel corso dell’iter di conversione, quello che preoccupa maggiormente è quali potrebbero essere quegli indicatori e quelle situazioni che potrebbero dar luogo alla sospensione del modello F24.
Sul punto è molto probabile che ad essere messi nel mirino degli ulteriori controlli saranno i versamenti effettuati utilizzando l’istituto dell’accollo fiscale.
Nella Relazione tecnica al disegno di legge, infatti, è possibile leggere che laddove la compensazione sia effettuata da un soggetto diverso dal titolare del credito stesso, questa circostanza costituirà una di quelle che faranno accendere il faro sul modello F24.
Quanto sopra, immaginiamo, alla luce del pesante contenzioso tributario che si è ingenerato a seguito dell’istituto dell’accollo tributario, previsto dalla L. 212/200, articolo 8.
Con l’accollo tributario è possibile pagare debiti tributari non propri, accollandoseli. Chiaramente, se il soggetto A versa materialmente (con esborso monetario) i debiti del soggetto B, all’Erario non può che derivarne un beneficio. Qualche problema in più si presenta laddove A vada a “coprire” debiti ceduti da B, presentando modelli F24 che utilizzano in compensazione dei crediti. Crediti che, laddove risultassero inesistenti, verrebbero utilizzati non solo in violazione delle normative previste in ambito di compensazione da parte di A, ma che andrebbero anche ad interessare la posizione debitoria di B.
La questione, poi, nel corso degli anni è andata ulteriormente complicandosi, posto che talvolta i soggetti interessati sono addirittura tre. Nel mezzo, il soggetto che “smista” le posizioni tributarie, chiamiamolo X. A lato, da una parte un soggetto che deve onorare debiti tributari, chiamiamolo Y, e che cede questi debiti ad X. Dall’altro lato un altro soggetto, chiamiamolo Z, che invece ha dei crediti, e che cede questi crediti sempre ad X.
Si ottiene che X ha “in pancia” debiti derivanti da Y e crediti derivanti da Z, e X presenta a tal fine un modello F24 che riporta tali situazioni in compensazione. Ovviamente, per tutta questa gestione di crediti e debiti, X si fa riconoscere un compenso dalle parti coinvolte.
Ora, la possibile presenza in tutto questo meccanismo di crediti che si rivelano a posteriori inesistenti, ha ingenerato grandi contestazioni, venendo considerato elusivo delle normative che, invece, così accuratamente sono state introdotte negli anni per garantire la bontà dei crediti utilizzati in compensazione.
E’ presumibile, pertanto, che i modelli F24 che riportano lo specifico codice 62 (Risoluzione Agenzia delle Entrate 286 del 22 dicembre 2009), codice che identifica la circostanza di un versamento che interessa posizioni di terzi, a seguito di accollo (con indicazione in delega degli identificativi dei soggetti coinvolti), saranno bloccati a monte per ulteriori approfondimenti, il ché non necessariamente è da leggersi con sfavore.
Occorre di fatto considerare che in tal modo, decorsi i 30 giorni dalla presentazione, le parti interessate avranno un riscontro certo sulla bontà dell’operazione posta in essere. In tale termine, infatti, potrà avvenire il rifiuto della delega, nel qual caso occorrerà capire (se di interesse) come effettuare un’eventuale opposizione al provvedimento, ma in assenza di rifiuto varrà un silenzio-assenso, e pertanto la delega sarà considerata validamente acquisita.
Questo controllo, pertanto, potrebbe anche tramutarsi in una risorsa per le parti interessate, perché consentirà di monitorare velocemente la bontà dell’operazione compiuta, e allo stesso tempo controllare compiutamente le soglie di avvenuta compensazione.
Quello che è evidente, comunque, è che si prospettano tempi un po’ più complessi per i “gestori professionali” dei crediti e debiti tributari, una figura se vogliamo controversa, che negli anni, sfruttando non sempre correttamente l’istituto dell’accollo, ha promesso risparmi fiscali rivelatisi poi illegittimi, ingenerando grandi problemi sia in capo ai soggetti che sono rimasti coinvolti in pesanti contenziosi, che alle casse dello Stato. Con l’F24 sospeso tutto questo dovrebbe trovare finalmente una soluzione certa in tempi rapidi, con vantaggio per tutti.
Fonte: Fiscalfocus