L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Risoluzione n. 68/E del 09.06.2017 recante “Deleghe di pagamento modello F24 da inviare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e relativi codici tributo – Articolo 3 del D.L. n. 50 del 24.04.2017”, al fine di fornire chiarimenti in relazione alle novità in materia di compensazione dei crediti tributari attraverso la presentazione del Modello F24, introdotte dal D.L. n. 50 del 2017 – Pubblicato in Gazzetta Ufficia n. 95 del 24.04.2017 – Supplemento Ordinario n. 20/L, attualmente in corso di conversione in Legge.
Il D.L. n. 50 del 24.04.2017 disciplina “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli Enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.
In appendice alla Risoluzione si trovano tre allegati rispettivamente: Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3 contenenti prospetti di raccordo dei codici tributo.
Ricordiamo che secondo la normativa previgenti tutti i contribuenti sono obbligati ad utilizzare al fine della trasmissione telematica dei modelli F24 con l’intenzione di utilizzare crediti di imposta (da dichiarazioni annuali o periodiche) i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul sito istituzionale, avendo cura di utilizzare i codici tributo indicati nell’Allegato “1” della Risoluzione n. 68 del 09.06.2017.
Di fatto i soggetti passivi Iva sono obbligati alla trasmissione telematica del modello F24 già secondo quanto previsto dall’articolo 37 comma 49 del D.L. n. 223 del 2006.
Il recente D.L. n. 50 del 24.04.2017 ha esteso tale obbligo anche ai contribuenti che intendono compensare crediti tributari.
In relazione a ciò sono stati individuati nuovi codici tributo da utilizzarsi, almeno per ora, esclusivamente dai soggetti titolari di Partita Iva.
L’elenco dei suddetti codici tributo è riportato nell’Allegato “2” alla Risoluzione oggetto di analisi. Tale obbligo però non sussiste nel caso di compensazione di tipo verticale o interna di tributi di cui all’Allegato “3” della più volte citata Risoluzione n. 68 del 09.06.2017.
Nel caso in cui a seguito della compensazione verticale residui un ulteriore credito di imposta utilizzabile in compensazione scatterà necessariamente l’obbligo di utilizzare i nuovi codici tributo secondo le regole generali.
Per meglio chiarire il corretto funzionamento e utilizzo dei codici tributo.
L’Agenzia delle Entrate nella sua Risoluzione ha simulato una possibile situazione partendo dai seguenti dati:
- Debito Ires 2° rata di acconto o unica rata di acconto € 10.000,00 – codice tributo 2002;
- Credito saldo Ires annuale € 5.000,00 – codice tributo 2003;
- Credito Iva da dichiarazione annuale € 5.000,00 – codice tributo 6099
Nel modello F24 si dovrà indicare:
- codice tributo 2002 colonna a debito € 10.000,00;
- codice tributo 2003 colonna a credito compensato € 5.000,00;
- codice tributo 6099 colonna a credito compensato € 5.000,00;
in questo caso quindi il modello F24 concluderà a zero.
Nel caso di specie l’utilizzo in compensazione del credito Iva da dichiarazione annuale Iva per € 5.000,00 costituisce una compensazione di tipo orizzontale o esterna ed il codice 2002 non risulta associato al codice 6099 (allegato “3” colonna 4); quindi la presentazione della delega dovrà avvenire con le modalità telematiche previste dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui invece dal Modello F24 emerga un saldo positivo e conseguentemente un residuo debito da versare per aver indicato nella colonna “importi a credito compensati” solo il codice 2003 “Ires a saldo” potranno essere utilizzati canali telematici previsti dai servizi home banking.
La Risoluzione oggetto di analisi precisa che si configura una fattispecie di compensazione orizzontale o esterna anche nella seguente situazione:
- debito Ires 2^ rata di acconto o unica rata di acconto € 5.000,00 (codice tributo 2002);
- debito per altri tributi (Inps, Iva ecc…) € 5.000,00
- Credito saldo Ires annuale € 10.000,00 (codice tributo 2003).
L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che:
- i codici tributo riportati negli Allegati “2” e “3” della Risoluzione in commento, potranno essere oggetto di periodico monitoraggio nonché revisione anche su indicazione delle Associazioni di Categoria e delle Associazioni Professionali.;
- tra i codici indicati negli Allegati non sono presenti i codici relativi ai crediti di imposta rimborsati in occasione della liquidazione del Modello 730 o le somme erogate con riferimento al “Bonus Renzi” di cui all’articolo 1 D.L. n. 66 del 2014 e dell’articolo 1 commi 12 e seguenti della Legge n. 190 del 2014.
Con riferimento alla fattispecie dei contribuenti, indistintamente se titolari di partita Iva o meno, la Risoluzione n. 68 precisa che la presentazione dei modelli F24 dovranno essere eseguiti:
- esclusivamente mediante servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate nel caso in cui per effetto delle compensazioni il modello F24 presenti un saldo pari a zero;
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e degli intermediari per la riscossione (Istituti di credito) convenzionati con l’Agenzia delle Entrate nel caso in cui il Modello F24 presenti un saldo positivo ovvero un debito da versare.
Fonte: Fiscalfocus