ESTENSIONE AI BILANCI 2021 E 2022 DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

L’art. 5-bis del DL 4/2022 convertito prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 e 2022, senza alcuna limitazione. A fronte della sospensione, sono previsti l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa. Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico. Ambito di applicazione La proroga segue a quelle previste (per i soli bilanci 2021): • dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), la quale era limitata ai soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento; • dal DL 228/2021 convertito (c.d. “Milleproroghe”). Il DL 4/2022 convertito, analogamente al DL 228/2021, non pone alcuna limitazione in ordine all’ambito di applicazione della proroga. Peraltro, l’estensione non risulta più collegata (almeno testualmente) agli effetti della pandemia. La sospensione sembra, quindi, possibile, nei bilanci 2021 e 2022, sia per i soggetti che se ne sono avvalsi in precedenza, a prescindere dal fatto che la sospensione sia stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa abbia interessato tutte le immobilizzazioni oppure soltanto alcune, sia per i soggetti che non se ne sono avvalsi in precedenza.