Caso Pratico:
Nel 2012 mi è stata notificata una cartella esattoriale di Equitalia, relativa ad un diritto camerale non versato nel 2012; non ho provveduto successivamente al pagamento e quindi mi chiedevo se eventualmente posso ricorrere alla definizione agevolata per tale tipo di importi.
In merito al diritto annuale non versato, con la cartella esattoriale viene richiesto il pagamento dell’eventuale tributo non versato, degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa tributaria (ai sensi del D.M. 54/2005).
Tali importi rientrano appieno tra quelli definibili in via agevolata per effetto del D.L. 193/216, il quale prevede espressamente che non rientrano nel perimetro agevolativo della rottamazione:
Le risorse comunitarie quali dazi e accise;
l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
le somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato” ai sensi dell’art.14 del regolamento CE n°659/99;
i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
Le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, per le quali si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla legge di depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).
Nel suo caso specifico sarà tenuto a versare le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interesse per ritardata iscrizione a ruolo, l’aggio della riscossione (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), le spese di rimborso per le eventuali procedure esecutive intraprese nonché le spese di notifica della cartella di pagamento. Non è quindi dovuta la sanzione di cui sopra né gli interessi di mora.
In caso di ricorso al pagamento dilazionato saranno ulteriormente da versare gli Interessi di dilazione pari al 4,5% annuo.
Fonte: Fiscal Focus