EMENDAMENTI IN DISCUSSIONE PER LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Dilazione più ampia, estensione ai ruoli relativi al 2016 nonché alle ingiunzioni fiscali e più tempo per presentare l’istanza di ammissione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali.

I numerosi emendamenti che sono in questi giorni oggetto di discussione in Commissione Riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze) potrebbero quindi cambiare le disposizioni normative del D.L. 193/2016 nella sua versione attuale che in sede di conversione in legge potrebbe dare spazio ad un perimetro agevolativo di certo rivisto e allargato.

Presentazione istanza e pagamenti rateali – La presentazione dell’istanza stessa potrebbe arrivare fino al 31 marzo 2017 con la previsioni di pagamenti rateali estesi a 5 rate di cui tre dovranno essere pagate nel 2017 e 2 nel 2018 ; il 70% dell’importo dovuto andrà pagato entro il 2017 mentre il restante 30% andrà saldato entro settembre 2018. Di conseguenza slitta il termine entro il quale gli Agenti della riscossione comunicano al debitore gli importi da corrispondere in seguito alla definizione agevolata.

L’approvazione del testo finale del Decreto dovrebbe avvenire entro la prossima settimana.

Ingiunzioni fiscali – Un’altra novità sarebbe rappresentata dall’estensione della sanatoria alle ingiunzioni fiscali. Le disposizioni normative attuali, relative al cosiddetto decreto fiscale fanno espresso riferimento ai carichi inclusi in ruoli che per definizione sono ascrivibili solo ad Equitalia e non agli altri agenti di riscossione per i quali si configurano invece le ingiunzioni fiscali.

La definizione agevolata potrebbe quindi essere allargata anche alle ingiunzioni fiscali in quanto molti comuni hanno abbandonato in precedenza la riscossione tramite Equitalia per accentrarla tra i propri compiti o affidandola a soggetti terzi.

In aggiunta all’art. 6 è dunque previsto l’introduzione dell’art.6 bis che prevede espressamente che “con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2015, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate”.
Fonte: Fiscal Focus

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