Durc in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020: proroga termini di validità

Tra le varie disposizioni introdotte dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), diversi articoli prevedono la sospensione o il differimento dei termini di adempimenti di varia natura (contributiva, previdenziale, tributaria, giudiziaria, ecc.). Nel novero di queste disposizioni si vuole richiamare l’attenzione sull’articolo 103 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”.

Al primo comma è stabilito che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si debba tener conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Al secondo comma, invece, si dispone la conservazione della validità sino al 15 giugno 2020 di “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti ab ilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020”. Ebbene, tra questi documenti – di cui è disposta la conservazione della validità sino al 15 giugno – rientra a pieno titolo il documento unico di regolarità contributiva (DURC), mediante il quale (in modalità telematica e in tempo reale) si attesta la regolarità contributiva nei confronti dell’ Inps, Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, delle Casse edili. Comunicazione Inps 

In merito alla conservazione del termine di validità di cui al 2° comma dell’articolo 103 del D.L. n. 18/2020, l’Inps ha provveduto ad aggiornare la pagina dedicata alla richiesta del Durc On Line, sulla quale è indicato il seguente messaggio: “Si comunica che i Documenti attestanti la regolarità contrib utiva denominati “Durc On Line” che riportano nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Nel caso di nuova richiesta di verifica di regolarità contrib utiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di “Richiesta regolarità” che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzab ili dall’Inps per eventuali comunicazioni relative alla richiesta. La funzione di “Consultazione”, viceversa, non registra alcuna informazione di dettaglio del richiedente”.

Fonte: Fiscal Focus