Documento Commerciale: richiesto il dettaglio sulle modalità di pagamento

Tra le caratteristiche peculiari del Documento Commerciale, che sostituisce lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale nel momento in cui il contribuente ricade nell’obbligo di gestione dei corrispettivi elettronici (articolo 2 D.Lgs. 127/2015), vi è l’obbligo di indicare come è stato pagato il prezzo dell’avvenuta cessione di beni o della prestazione di servizi certificata, con separata indicazione del “pagamento contante” piuttosto che del “pagamento elettronico” (o evidenza del corrispettivo non riscosso).

Lotteria degli scontrini.

Le modalità di incasso, oltre ad essere un elemento da indicarsi obbligatoriamente da parte del soggetto emittente, in futuro potrebbero divenire elemento rilevante anche per l’acquirente, posto che quando sarà definita operativamente la cd. “lotteria dei corrispettivi” il documento commerciale onorato con moneta elettronica potrebbe venire agevolato nelle probabilità di vincita (o almeno questo è l’intendimento che è stato annunciato).

Soggetti obbligati dal 1° luglio all’invio dei corrispettivi: peculiarità.

Tralasciando per il momento la questione della lotteria, la cui partenza è prevista per il 1° gennaio 2020, in contemporanea con l’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi a carico di tutti i contribuenti di cui all’articolo 22 D.P.R.633/72 (con le sole esclusioni previste dal DM 10 maggio 2019), in questa sede vogliamo trarre spunto da dubbi che stanno emergendo nella quotidianità di utilizzo del RT da parte dei soggetti che già ricadono nell’obbligo anticipato al 1° luglio 2019. Si prenda, per esempio, il caso di un piccolo esercizio commerciale (minimarket) che vende, oltre a prodotti “ivati” (alimentari, prodotti per l’igiene della casa, ecc.) anche giornali e generi di monopolio. Il DM 10 maggio 2019 ha incluso tra i soggetti esonerati da emissione di documento commerciale i contribuenti che, in base alle previgenti disposizioni, erano esonerati dall’emissione di scontrino fiscale o ricevuta fiscale come, appunto, nel caso di vendita di giornali e tabacchi. Si ipotizzi quindi una situazione “tipo”, che vede l’acquirente acquistare in un’unica spesa: sigarette per 20 euro, un quotidiano per 2 euro, alimentari per 30 euro. La spesa complessiva, pari a 52 euro, viene onorata con moneta elettronica. Come dovrà essere esposto il documento commerciale? La domanda si pone partendo dalla diffusa convinzione che nel registratore telematico possano essere imputati solo i corrispettivi relativi ad operazioni soggette ad IVA (nel nostro caso, i 30 euro di alimentari). Ci si troverebbe, pertanto, con un documento commerciale pari a 30 euro, e pagamento in moneta elettronica di 52 euro. Posto che, per poter emettere un documento commerciale, vi deve essere sempre perfetta quadratura tra i corrispettivi oggetto del documento e le modalità di pagamento (corrispettivo riscosso in contanti + corrispettivo riscosso in moneta elettronica + corrispettivo non riscosso = totale del documento commerciale), poter indicare solo i 30 euro di spesa comporterebbe una “squadratura”. Ebbene, in realtà il documento commerciale non crea complicazioni in queste situazioni, anzi, se vogliamo, obbliga a focalizzare l’attenzione su un aspetto molto importante nel caso di vendite contestuali “ivate” e fuori campo, poiché il pagamento indistinto di queste voci con moneta elettronica potrebbe, in caso di controllo incrociato corrispettivi/incassi POS, far supporre in caso di verifica che i corrispettivi non siano stati tutti correttamente certificati. Soluzione È bene quindi chiarire che, se è ben vero che l’emissione di documento commerciale nel caso di vendita di giornali o generi di monopolio non è obbligatoria, parimenti non è vietata. Nella “composizione” delle voci dei beni ceduti, infatti, è prevista anche la possibile indicazione di cessioni non soggette ad IVA, con specifica codifica NS (che corrisponde al codice natura N2 in caso di emissione di e-fattura). In sintesi, così come l’emissione di fattura in caso di vendita, per esempio, di giornali, non è obbligatoria, ma possibile indicando codice natura N2, allo stesso modo è possibile emettere documento commerciale includendo anche questa tipologia di voci, con codice IVA “NS”, portando così il totale documento (nel nostro esempio 52 euro) a perfetta quadratura con l’incassato con moneta elettronica. Non deve preoccupare, inoltre, l’eventuale circostanza che il soggetto emittente il documento commerciale sia in contabilità semplificata, e pertanto contabilizzi la “gestione giornali” e la “gestione generi di monopolio” con riferimento ai soli aggi incassati. Infatti, nel riepilogo delle trasmissioni giornaliere, le voci non soggette IVA sono comunque separatamente evidenziate, ed all’atto della contabilizzazione da parte di un contribuente in semplificata basterà porre in contropartita un conto patrimoniale (a mero scopo di quadratura del totale giornaliero) in luogo di un ricavo. Operando in questa maniera, l’intero flusso della gestione aziendale sarà trasparente e comprensibile anche in caso di verifica, poiché ogni incasso effettuato in moneta elettronica troverà quadratura nei documenti commerciali emessi, che poi andranno ad generare ricavi o conti di appoggio a seconda dell’oggetto della vendita. Nel caso di un contribuente in semplificata, quindi, i 30 euro riferibili alla vendita di alimentari andranno ad incrementare un conto economico di corrispettivo (da ventilare, oppure già netto IVA se si tratta di prodotti ad aliquota separatamente indicata), mentre i 2 euro riferibili al giornale ed i 20 euro di sigarette confluiranno in un conto patrimoniale a scopo di quadratura (es. giornali e tabacchi). Seguirà, ovviamente, separata rilevazione ai fini economici, nei ricavi, degli aggi spettanti sulle vendite di giornali e tabacchi.

Fonte: Fiscal Focus