Domanda:
Un mio cliente è esercente attività di commercio al dettaglio di generi alimentari in un piccolo negozio e applica la ventilazione dell’IVA. Dal 1° gennaio 2020 ha l’obbligo di acquistare ed installare il registratore telematico. L’addetto all’installazione ha riferito che devono essere indicate sullo scontrino le varie voci con l’IVA esposta (come accade per i supermercati). Per il mio cliente sarebbe una cosa quasi impossibile non essendo dotato di scanner, ragion per cui dovrebbe imparare, di ogni bene in vendita, l’aliquota IVA. Non c’è nessuna possibilità di ovviare a questa normativa?
Risposta:
Il D.Lgs. n° 119/2018 prevede l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate con una duplice decorrenza:
•dal 1° luglio p.v. saranno soggetti solo i contribuenti che nel corso del 2018 abbiano realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro;
•dal 1° gennaio 2020 l’obbligo sarà invece esteso a tutti i contribuenti di cui all’articolo 22 del D.P.R. n° 633/1972, ovvero gli esercenti commercio al minuto ed attività assimilate, e tutti quei soggetti che, al momento, non sono obbligati all’emissione della fattura, eccetto se non espressamente richiesta dal cliente, ferma restando l’esclusione dei soggetti che sono già esonerati dall’emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale (ex D.P.R. n° 696/1996).
La ventilazione dei corrispettivi è disciplinata dal DM n° 3495/1973, e consiste nell’annotare l’ammontare giornaliero degli incassi senza la distinzione per aliquota Iva, per poi determinare l’imposta in essi compresa con un criterio di conteggio forfettario e proporzionale agli acquisti di merce effettuati durante l’anno. Ne consegue che, quanto riferito dal tecnico installatore del registratore telematico, non corrisponde alla realtà. Il suo cliente non è dotato di scanner, ma anche nel caso in cui venissero predisposti sull’apparecchio specifici reparti con altrettante aliquote IVA questo implicherebbe la perdita del beneficio della ventilazione, il quale permette di non doversi preoccupare dell’aliquota IVA da applicare in ciascuna vendita. Inoltre, nelle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri e delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, viene indicato che, i contribuenti che si avvalgono della ventilazione dei corrispettivi, devono compilare il “record di tipo 3”, che contiene l’ammontare dei corrispettivi senza distinzione di aliquota, a differenza di chi invece non si avvale della ventilazione che infatti compila il “record di tipo 2”, contenente l’ammontare dei corrispettivi distinto appunto per aliquota. Qualora sia applicabile la ventilazione dell’IVA per i commercianti al minuto, i campi “aliquota Iva” e “imposta” devono essere entrambi impostati a zero.
Fonte: Fiscal Focus