DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI ANCHE PER LE PAGHE PREGRESSE

Domanda – Un’impresa deve pagare la retribuzione ad un proprio dipendente. In particolare, si

tratta della retribuzione di competenza del mese di maggio e giugno 2018 (non pagata a suo

tempo). Il pagamento avverrà in data 28 luglio 2018 per complessivi 900 euro. Si chiede di

sapere se tale importo può essere pagato in contanti oppure c’è obbligo di farlo con strumenti

tracciabili (ad es. bonifico) alla luce del nuovo obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018.

In altre parole, il nuovo obbligo, decorrente dal 1° luglio 2018, di pagare gli stipendi con

strumenti di pagamento tracciabili, riguarda anche le retribuzioni di competenza di mesi

precedenti alla predetta data o solo quelle di competenza successiva?

Risposta – Ai sensi del comma 910 Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) a far data dal

1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione,

nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti

mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro

abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo

comprovato impedimento, a un suo delegato.

L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il

convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a

sedici anni.

A decorre dal 1° luglio 2018, dunque, ai datori di lavoro o committenti è fatto divieto di

corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore,

qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (comma 911).

Ad ogni modo, le predette disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo

2001, n. 165, a quelli di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti

nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e

domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello

nazionale.

La normativa di riferimento dice che “a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti

devono corrispondere ai lavoratori la retrib uzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una

b anca o un ufficio postale […]”. Sulla base del predetto tenore letterale, pertanto, ne

deriverebbe che il divieto di contanti debba applicarsi a tutte le retribuzioni pagate a partire

dalla citata data indipendentemente dalla competenza delle retribuzioni stesse.

In altre parole, nel suo caso, anche se le retribuzioni si riferiscono ai mesi di aprile e giugno,

se queste verranno pagate dal 1° luglio in poi, ci sarebbe obbligo di utilizzare uno dei predetti

strumenti.

Si tenga presente che la violazione dell’obbligo comporta, per il datore di lavoro o committente,

l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una

somma da 1.000 euro a 5.000 euro (comma 913). Al riguardo, l’ispettorato del lavoro con Nota

n. 5828 del 4 luglio 2018 ha precisato che “in relazione alla consumazione dell’illecito, il

riferimento all’erogazione della retrib uzione – che per lo più avviene a cadenza mensile –

comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito.

A titolo esemplificativo, qualora la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due

lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a: euro

1666,66×3 = euro 5.000. Per quanto sopra chiarito, il medesimo importo sarà così calcolato

qualora, per lo stesso periodo (tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in

numero minore o maggiore”.

Fonte: Fiscal Focus