DIRITTO ANNUALE 2018: CHIARIMENTI DEL MISE

Con la nota n. 26505 del 16 gennaio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ha comunicato le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2018.
Detta nota, spiega che, in virtù della definizione del processo di riordino che sta interessando le Camere di Commercio, e nella considerazione che la variazione del fabbisogno è assolutamente irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2018 e, quindi, non significativa, si è ritenuto che non sia necessario aggiornare le misure del diritto annuale con un nuovo decreto da adottare ai sensi del comma 5, dell’articolo 18, della Legge n. 580/1993 e successive modificazioni.

La nota n. 26505 – In considerazione di quanto disposto dal comma 1, dell’articolo 28, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015.
Con questo decreto, infatti, sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali legislativamente previste, a partire da quella del 35 per cento prevista per il 2015, e confermando per il resto quanto previsto dagli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, con l’aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati.

In assenza di nuovi interventi normativi, il decreto 8 gennaio 2015, dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e, quindi, del 50% a partire dal 2017.
In calce (tabella n.1), si riportano le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2018, che figurano nella nota in esame.

Come specificato nel documento qui esaminato, le predette misure, sono state indicate nel loro importo esatto, mentre, ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio, occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009, e cioè, applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

Relativamente alle imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato, vale a dire le altre imprese iscritte al Registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie, il Ministero spiega che “è necessario che le medesime applichino al fatturato 2017 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali”.
Inoltre, gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50 per cento e, successivamente, arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n. 19230 del 30 marzo 2009.

In calce (tabella n.2), si riporta la tabella presente nella nota in esame, in cui figurano le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli.

È opportuno ricordare che, anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50 per cento, con la conseguenza che, per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad euro 100,00.

Riguardo al fondo di perequazione, la nota n. 26505 in commento, spiega che rimangono confermate, per l’anno 2018, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna Camera di Commercio:

  • 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;
  • 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138,00;
  • 6,6% oltre € 10.329.138,00.

Inoltre, sono confermate, al momento, le percentuali di destinazione di tale quota:

  • per il 50 per cento in favore delle Camere di Commercio che presentano un ridotto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario;
  • per il restante 50 per cento, in favore delle Camere di Commercio e, per specifiche finalità individuate da Unioncamere, delle Unioni regionali, per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell’esercizio delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle Camere di Commercio.

Sempre in merito al fondo di perequazione, il MISE rende noto che sono in corso approfondimenti e, sul punto, saranno successivamente fornite ulteriori eventuali indicazioni.

In relazione all’incremento del diritto annuale (ex articolo 18, comma 10, della Legge n. 580/1993), si evidenzia che, con decreto 22 maggio 2017, il MISE, ha autorizzato, per il triennio 2017-2019, per le Camere di Commercio indicate nell’allegato A) dello stesso decreto l’incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei medesimi enti camerali.

A tal proposito, si ricorda che, le Camere di Commercio, devono inviare, tramite Unioncamere, entro il prossimo 31 gennaio, un rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti approvati.

Detto rapporto, verrà valutato dal MISE ai fini di un’eventuale revoca della predetta autorizzazione.

Infine, in merito all’aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 50 per cento, nel caso di adozione di programmi pluriennali di riequilibrio finanziario da parte di Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, condivisi con le regioni, previsto nell’articolo 1, comma 784, della Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), è necessario, come evidenzia la nota in commento, sottoporre alle valutazioni del MISE eventuali atti deliberativi applicativi di tale disposizione per l’anno 2018 “in tempi utili al fine di ridurre il più possibile l’eventuale periodo transitorio e le relative richieste di conguagli dalle imprese”.

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Fonte: Fiscalfocus

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