Come ormai noto, è dal 12 marzo 2016 che imprese e lavoratori fanno i conti con la procedura delle dimissioni telematiche per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015, attuativo del Decreto Legislativo 151/2015. A partire da quella data, le cessazioni di rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o risoluzioni consensuali si effettuano, obbligatoriamente e a pena di nullità, in modalità telematica. La norma, pensata per debellare il fenomeno delle dimissioni in bianco, presenta ancora delle criticità, che ad oggi, nonostante richieste di interventi e sentenze di merito, restano nei fatti ancora irrisolte. La criticità maggiore riguarda le ipotesi per cui un lavoratore, che abbia espresso la sua volontà ad interrompere un rapporto di lavoro, anche se manifestata verbalmente o per iscritto, ma che successivamente non ne abbia concretamente dato seguito con la procedura telematica, deve, necessariamente per legge, essere licenziato dal datore di lavoro, che si trova così costretto a dover versare il ticket di licenziamento utile a finanziare l’accesso alla Naspi, prestazione assistenziale a cui il lavoratore non avrebbe nei fatti diritto a godere. Per una carenza di attuazione della norma si innesca quindi un meccanismo a catena: il lavoratore dipendente lasciando semplicemente decantare la situazione si ritroverà con un licenziamento, grazie al quale potrà beneficiare dell’indennità a sostegno del reddito. Di contro l’azienda subirà un danno economico inevitabile, stante l’attuale normativa, così come le casse dello Stato, che subiranno la condotta del lavoratore e la conseguente erogazione di una prestazione assistenziale. In attesa che venga inserita nella normativa di riferimento l’ipotesi delle dimissioni per fatti concludenti, secondo cui, una volta accertata l’intenzione di dimettersi da parte del lavoratore, manifestata e posta in essere nei fatti, si dovrebbe poter procedere alla cessazione del rapporto anche in assenza di procedura telematica. Proponiamo un format di contestazione di assenza assimilabile ad aspettativa, che non risolve la criticità ma quantomeno la argina, pensato allo scopo di non favorire comportamenti che possano procurare un indebito arricchimento accedendo a prestazioni a sostegno del reddito a spese dell’Inps e dei contribuenti.
Fonte: Fiscal Focus