DICHIARAZIONE REDDITI TARDIVA ALL’APPELLO: DA DOMANI SCATTA L’OMISSIONE

Premessa – Per chi non ha presentato il Modello Unico/2016 (periodo d’imposta 2015) entro il 30/09/2016 (termine ordinario) oggi è l’ultimo giorno per rimediare con l’invio “tardivo” ed ovviare di ricadere nell’omissione dichiarativa.

Da domani, scatta, infatti l’omissione e troveranno applicazione le sanzioni piene, ossia:

dal 120 al 240% delle imposte dovute con un minimo di 250 euro;
oppure (in caso di dichiarazione senza imposte dovute) da 250 euro a 1.000 euro, (raddoppiabili per i soggetti obbligati alla tenuta della scritture contabili).

Chi, invece, presenta entro oggi il Modello non presentato entro il 30/09, può NON ricadere nell’omissione (e, quindi, evitare, le sanzioni piene) sanando la tardività con il versamento (entro la data odierna) di una sanzione pari a 25 euro (1/10 di 250 euro) per ogni dichiarazione di cui il modello tardivo si compone (il versamento è fatto con F24, codice tributo “8911” ed anno di riferimento “2016”).

Resta ferma, in ogni caso, la necessità di ravvedere anche l’eventuale debito d’imposta) che dovesse scaturire dal modello tardivo e non versato alle scadenze originarie (il ravvedimento del debito d’imposta può avvenire anche dopo oggi). Così, come resta ferma la possibilità di chiedere a rimborso (o in compensazione) l’eventuale credito d’imposta che vi dovesse risultare.

Quando la sanzione per l’omissione è ridotta alla metà – Ad ogni modo, poiché la dichiarazione “omessa” presentata oltre i 90 giorni dal termine ordinario, costituisce, comunque, titolo per la riscossione delle imposte che vi risultano (e che sono a loro volta ravvedibili), occorre considerare che se presentata oltre il 29/12/2016 ma entro il 30/09/2017 (ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo) e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui si abbia avuto formale conoscenza, le sanzioni previste per l’omissione sono ridotte al 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Dunque, anche per chi dovesse saltare la scadenza di oggi, conviene, comunque, presentare il Modello entro il 30/09/2017 così da potersi veder irrogata una sanzione (piena) ridotta alla metà.

Per l’intermediario – Attenzione alla scadenza di odierna deve avere anche l’intermediario, con riguardo a quelle dichiarazioni per le quali ha assunto l’impegno all’invio. Infatti, premesso che questi è tenuto alla trasmissione sia delle dichiarazione dal lui predisposte per conto del cliente/contribuente sia di quelle predisposte dal contribuente stesso per le quali ha, invece, assunto solo l’impegno all’invio, bisogna considerare che:

nel caso di impegno assunto in data antecedente al 30/09/2016, e con invio effettuato oltre la predetta data, l’intermediario è sanzionabile e nei sui confronti si rende applicabile la sanzione fissata dall’ art. 7-bis D. Lgs. 241/1997 (da 516 a euro 5.164). Tuttavia, se egli provvede all’invio entro oggi (29/12) la predetta sanzione è ridotta a 51 euro (intesa per Modello Unico e non per dichiarazione);
nel caso di impegno assunto in data successiva al 30/09/2016, l’intermediario è sanzionabile solo se trasmette il Modello UNICO oltre 30 giorni dalla data di assunzione dell’impegno (la sanzione applicabile è quella già vista, ossia da 516 a 5.164 euro). Anche in tal caso può rimediare, inviando il Modello entro oggi 29/12, versando la sanzione di 51 euro.
Il versamento dei predetti 51 euro va eseguito con F24 (codice tributo “8924” ed anno di riferimento “2016”).

Fonte: Fiscalfocus

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