Premessa – Il DL 193/2016 ha previsto che per l’anno d’imposta 2016 la dichiarazione IVA venga presentata in via autonoma entro il 28.02.2017, ciò vale per tutti i contribuenti. Non si può più presentare la dichiarazione IVA insieme alla dichiarazione dei redditi (infatti non esiste più il modello “Unico” ma è stato denominato “redditi 2017). Tuttavia è rimasta immutata la possibilità di poter comunque far confluire con le somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi il versamento del saldo IVA in origine dovuto.
Il succo della questione – il succo sta nel fatto che la presentazione della dichiarazione IVA è slegata da quella della dichiarazione dei redditi, ma i versamenti delle somme a debito (per i contribuenti trimestrali) conserva le regole degli anni passati.
Le regole del versamento – il versamento del saldo IVA può essere fatto come segue, in alternativa:
· versamento in unica soluzione a partire dal 16.03, o dal 16 di ogni mese successivo fino ad arrivare al giorno delle scadenze previste per il versamento delle imposte della dichiarazione dei redditi (30.06 o 30.07) ricordando di maggiorare il debito dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese dopo il 16.03;
ESEMPIO: il saldo Iva si può versare in unica soluzione in data 16.03, oppure 16.04 con la maggiorazione dello 0,4% o il 16.05 con la maggiorazione dello 0,4% per i due mesi di differimento e così via, fino al massimo al termine per il versamento delle imposte sui redditi
· versamento rateale a partire dal 16.03 o ogni 16 del mese successivo versando rate mensili fino ad arrivare al massimo al 16.11 (ovviamente le rate si riducono man mano che si differisce di mese in mese la partenza della rateazione, inoltre il contribuente può scegliere il numero delle rate);
ESEMPIO: la prima delle rate del saldo IVA può essere versata il 16.03, con un massimo di 9 rate fino al 16.11, oppure la prima delle rate può essere versata il 16.04, con un massimo di 8 rate fino al 16.11 e con la maggiorazione dello 0,4%.
· versamento in unica soluzione con le somme della dichiarazione dei redditi: in questo caso il contribuente unifica il versamento delle imposte con quello del saldo IVA;
· versamento a rate con le somme della dichiarazione dei redditi: in questo caso il contribuente può scegliere di far partire le rate del saldo IVA nel momento in cui versa le imposte sui redditi (attenzione: si può anche decidere di versare a rate il saldo IVA e in unica soluzione le imposte sui redditi, la scelta è libera). Unico accorgimento: la scadenza che in origine era prevista per il 16.06 o 16.07 con la maggiorazione dello 0,4% ora, per effetto del nuovo calendario del tax day, slitta rispettivamente al 30.06 e al 30.07.
Vediamo quindi nell’esempio quali le possibilità per il contribuente che presenta un saldo IVA da versare pari ad euro 10.000.
· 16.03.2017: versamento in unica soluzione
· Dal 16.04.2017 (fino al 30.06.2017 o fino al 30.07.2017) versamento in unica soluzione con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16.03 – si ponga attenzione che in caso di differimento del saldo dal 30.06 al 30.07 occorre maggiorare di un ulteriore 0,4% a titolo di differimento delle somme.
· Dal 16.03.2017 versamento a rate in un numero massimo di 9 rate fino al 16.11.2017
· Dal 16.04 (e successivi fino al 30.06.2017 o fino al 30.07.2017) versamento a rate fino al massimo al 16.11.2017 con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16.03.
Fonte: Fiscalfocus