Premessa – Le conseguenze negative legate al mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una delle prime due rate di cui alla definizione agevolata dei ruoli (D.L. 193/2016), sono state rese meno pesanti per effetto del D.L. 148/2017 (Decreto fiscale collegato alla Manovra 2018). Il decreto citato ha sterilizzato gli effetti gravosi del mancato perfezionamento della definizione agevolata prorogando la scadenza delle rate di luglio e settembre 2017 al 30 novembre 2017. I “termini per il pagamento delle rate di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017 (art. 1 cm 1 D.L. 148/2017)”. In sostanza il mancato pagamento di una delle due rate o entrambe, non determina la decadenza della definizione agevolata se il contribuente provvede a pagare le rate citate entro il prossimo 30 novembre 2017.
Anche chi ha effettuato il pagamento della 1° o della 2° rata in ritardo, o lo ha fatto in maniera insufficiente ed era ormai considerato decaduto dalla definizione agevolata, può essere riammesso in bonis. In particolare:
- chi ha pagato in ritardo la prima e unica rata, o una delle prime due, non è più considerato decaduto e la rottamazione si considera perfezionata o ancora in essere se si è scelta di un piano di dilazione superiore a 2 rate;
- chi ha pagato in maniera insufficiente l’importo previsto dalle prime due rate, o dall’unica rata, può “regolarizzare i pagamenti entro il 30 novembre”.
Per effetto del D.L. 148/2017, oltre a quanto citato in premessa:
- viene data la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza erano stati esclusi perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31/12/2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016(data di entrata in vigore del D.L. 193/216). Tale facoltà può essere esercitata presentando istanza all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017. I contribuenti interessati dovranno versare entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte del piano di dilazione originario. In caso di mancato versamento l’istanza è improcedibile;
- la definizione agevolata è ora ammessa anche per i carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017 (la precedente ‘rottamazione’ comprendeva i carichi fino al 31 dicembre 2016). Il contribuente dovrà presentare domanda entro il 15 maggio 2018 e il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.
Il mancato perfezionamento della vecchia definizione agevolata – Il D.L. 193/2016 prevede specifiche disposizioni in materia di definizione agevolata e inadempimento delle somme dovute. La definizione agevolata si perfeziona non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale), ma con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Nel caso in cui la definizione agevolata non si perfezioni per il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’importo dovuto ai fini della stessa, non potendo produrre l’effetto dell’estinzione totale del carico, gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico. Per il recupero del carico, infine, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e prosegue l’attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Attenzione, quanto appena detto in merito alle disposizioni originarie non troverà applicazione qualora il contribuente che non ha effettuato il pagamento delle rate della definizione agevolata in scadenza a luglio e settembre o lo ha fatto in maniera insufficiente o tardiva, sfrutterà la chance di “riammissione” prevista dal decreto fiscale 148/2017.
Per chi non è stato ammesso alla procedura – Per coloro che invece non sono stati ammessi già a monte alla procedura perché ad esempio i carichi per i quali era stata presentata istanza di definizione agevolata non rientravano oggettivamente, e non in riferimento al periodo temporale, tra quelli ammissibili (ad esempio per sanzioni diverse da quelle tributarie o contributive) e di conseguenza la richiesta di ammissione è stata espressamente rifiutata:
- in assenza di piani di dilazione, è possibile presentare una richiesta di rateizzazione ordinaria o straordinaria;
- in presenza di piani di dilazione decaduti, è possibile essere riammessi al beneficio della rateizzazione dopo aver saldato tutte le rate scadute;
- in presenza di piani di dilazione non decaduti, è possibile proseguire con la precedente rateizzazione.
Fonte: Fiscalfocus