DECRETO FISCALE: SI VA VERSO LA CONVERSIONE

È iniziato a Palazzo Madame l’esame del D.l. n. 148/2017 noto come “Decreto Fiscale” collegato alla Legge di Bilancio 2018, che si avvia, dunque, verso la sua conversione in legge. Diversi sono gli emendamenti inseriti rispetto all’edizione inziale. Di seguito, si riepilogano le novità principali contenute nel decreto anche alla luce dei predetti emendamenti (almeno per ora pare resti fuori la riforma della professione di dottore commercialista).

Agenzia Entrate – Tra gli ultimi emendamenti vi rientra quello che prevede la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di fissare “autonomamente” eventuali proroghe alle scadenze fiscali, senza dover attendere a tal proposito apposito DPCM. Autonomia che però potrà essere esercitata solo con riferimento a quegli adempimenti gestiti dalla stessa Agenzia delle Entrate. La proroga, in ogni caso non potrà essere superiore ai 60 giorni rispetto al termine ordinariamente previsto.

Scudo fiscale per i frontalieri – Inserito anche lo scudo fiscale per i frontalieri. In particolare verrà data la possibilità, in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione circa le attività depositate e le somme detenute sui conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero, da parte dei soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza all’estero, iscritti all’Aire, o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, di regolarizzare la propria posizione con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. A tal fine sarà necessario produrre apposita domanda entro il 31 luglio 2018 ed eseguire il versamento entro il 30 settembre dello stesso anno (oppure in tre rate consecutive di pari importo).

Equo compenso – A seguito delle novità apportate, l’equo compenso (ossia il tetto minimo di compenso al di sotto del quale non si può scendere) si estende, ora, a tutte le professioni (anche prive di Ordini o Albi).

Spesometro – Con riferimento al nuovo spesometro, i soggetti obbligati potranno procedere all’invio NON trimestralmente (come previsto originariamente quando tale strumento è stato introdotto) bensì annualmente (o semestralmente dietro opzione). Sono abolite le sanzioni per gli errori relativi ai dati del primo semestre 2017 purché avvenga un nuovo invio entro il 28 febbraio 2018.

Detrazioni per alimenti speciali – Introdotta per il 2018 e il 2019 una detrazione IRPEF per le spese sostenute per acquistare alimenti a fini medici speciali come ad esempio quelli per malattie metaboliche congenite.

Bollette mensili – Ritornano mensili le fatture di telefonia e pay-tv (le società che non si adegueranno entro 4 mesi dovranno eseguire un rimborso forfettario di 50 euro).

Detrazione d’imposta per studenti fuori sede – Sono inseriti i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater nell’articolo 20, estendendo la detrazione d’imposta per canoni di locazione, prevista per gli studenti universitari fuori sede, anche all’ipotesi in cui l’università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate. La detrazione è concessa per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

Estensione della definizione agevolata – Prevista la proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 del termine per il pagamento delle rate, riferite al 2017, in cui può essere dilazionato il pagamento delle somme necessario per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti per l’anno 2017, nonché da aprile a luglio quello per la rata da versare nel 2018.

Sarà permesso alle Università che hanno aderito al beneficio della definizione agevolata 2016 di pagare le rate in scadenza nel mese di novembre 2017 entro il mese di novembre 2018. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche se non sono stati oggetto di dichiarazione secondo le prescrizioni del decreto-legge n. 193 del 2016. Sarà permesso di estinguere, con modalità agevolate, i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio al 30 settembre 2017, riaprendo dunque i termini per accedere al beneficio (cd. Definizione agevolata 2017). Si riammettono alla definizione agevolata 2016 i carichi precedentemente esclusi – compresi in piani di dilazione – a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute.

Disposizioni in materia di riscossione – L’articolo 19-bis, introdotto con altro apposito emendamento, reca disposizioni eterogenee in materia di adempimenti dei contribuenti ed attività di accertamento e riscossione. In particolare:

  • si chiarisce che il Ministero dell’Economia e delle finanze esercita la vigilanza sull’operato dell’ente Agenzia delle entrate-Riscossione in relazione alla garanzia della trasparenza, dell’imparzialità e della correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti ;
  • si dispone che, ove la notifica della cartella di pagamento sia effettuata dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, se per il perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, queste possono essere compiute, in un periodo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi, alle condizioni previste dalla norma;
  • si chiarisce che Agenzia delle Entrate-Riscossione rientra nel novero degli enti che sono tenuti a completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali con efficacia esecutiva e che comportano il pagamento di denaro entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo;
  • si consente, in specifiche ipotesi e condizioni, di posticipare i termini per l’adempimento degli obblighi comunicativi e dichiarativi mediante provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ;
  • si qualifica come regolari i registri IVA relativi a fatture e acquisti tenuti in formato elettronico anche in difetto di trascrizione su supporto cartaceo, a specifiche condizioni.

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari – Si è intervenuti anche sulla disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, il beneficio è esteso altresì agli enti non commerciali ed anche a fronte di investimenti effettuati sulla stampa on line.

Fabbricati di lusso – Con l’approvazione dell’emendamento 1.0.16 durante l’esame in sede referente, si inseriscono i fabbricati di categoria catastale A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) tra quelli che non possono, comunque, essere riconosciuti quali immobili rurali agli effetti fiscali. La stessa disposizione espunge quindi il riferimento a quei fabbricati aventi “le caratteristiche di lusso”.

Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore – Il nuovo art. 5-bis introdotto con apposito emendamento stabilisce che la previgente agevolazione fiscale per le liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale continua ad applicarsi fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017. Con lo stesso articolo si modifica la soglia massima detraibile al 19 per cento per i contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso. In particolare il limite massimo è fissato a 1.300 euro.

Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria – Con l’emendamento 19.0.90 si intende obbligare l’avvocato, l’associazione o la società tra professionisti a stipulare – anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi – apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti “a sé” e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

 

Fonte: Fiscalfocus

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