Premessa – La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del c.d. decreto fiscale, ha dato concretezza operativa alle numerose modifiche normative introdotte dallo stesso decreto. Specifici interventi hanno riguardato anche la disciplina della cedolare secca di cui al D.Lgs 23/2011.
In particolare il legislatore è intervenuto sulle diposizioni riguardanti la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione. L’art.7 quater “disposizioni in materia di semplificazioni fiscali” al comma 24 apporta modifiche alla disciplina della cedolare secca sugli affitti prevedendo che l’omessa presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca:
· effettuando i relativi versamenti;
· dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.
Ciò che rileverà dunque sarà il comportamento concludente del contribuente che ha optato in precedenza per il regime della cedolare secca. Si precisa che nelle disposizioni appena citate si fa espresso riferimento alla non operatività dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione; in realtà l’opzione per la cedolare secca può essere esercitata sia alla registrazione del contratto sia (per gli affitti pluriennali) negli anni successivi; le nuove disposizioni vanno comunque applicate indipendentemente dal momento in cui si è optato per la cedolare secca.
Le nuove sanzioni – Novità hanno riguardato anche le sanzioni per la mancata presentazione delle comunicazioni in ordine ai contratti per cui è stata esercitata l’opzione: oltre all’introduzione delle sanzioni in caso di mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione, si prevede l’inasprimento delle stesse per la mancata comunicazione della risoluzione del contratto, per il quale è stato opzionato il regime della cedolare secca.
Fermo restando che la mancata comunicazione della proroga non comporta la revoca della cedolare secca trovano applicazione le sanzioni così articolate:
· 100 euro se la comunicazione è effettuata con ritardo superiore a 30 giorni;
· 50 euro se la stessa è presentata con un ritardo inferiore.
Mancata comunicazione della risoluzione – In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni; abbiamo appena richiamato le sanzioni per la mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto; in forza delle modifiche introdotte dal decreto fiscale si assiste ad un inasprimento delle sanzioni in quanto:
· Si passa da 67 a 100 euro per se la comunicazione viene presentata con un ritardo superiore 30 giorni dal verificarsi dell’evento;
· Da 35 a 50 se la comunicazione viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni.
Il nuovo articolo 3, comma 3 – Cosi cita il nuovo articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l’articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131( sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta). La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da ce-dolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni».
Fonte: Fiscalfocus