E’ arrivato nella giornata del 02/08 il voto finale alla camera sul decreto dignità (D.L. n. 87/2018) per
la definitiva conversione in Legge. Ora il testo passa al Senato.
Sostanzialmente il testo mantiene la sua formulazione originaria con qualche piccola modifica
dovuta a diversi emendamenti. Volendo riepilogare, con il decreto si modificano la disciplina
dei contratti di lavoro a termine, di somministrazione di lavoro e in materia di licenziamento
illegittimo e si è intervenuti in materia di esecuzione di provvedimenti giurisdizionali riguardanti
diplomati magistrali. Viene altresì prevista una procedura concorsuale straordinaria per la
copertura di parte dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola
primaria. È eliminato il termine massimo complessivo di durata previsto per i contratti a tempo
determinato del personale della scuola, per la copertura di posti vacanti e disponibili. In ambito
fiscale si pongono condizioni e limiti alla delocalizzazione delle imprese e si innalza la misura
del prelievo erariale unico sulle vincite da apparecchi da gioco; si ridefiniscono il regime
giuridico e fiscale dello sport dilettantistico. Infine, sono ridisegnati il perimetro e i termini di
alcuni adempimenti posti a carico dei contribuenti (redditometro, spesometro, split payment) e
si proroga al 2018 il regime di compensazione per le cartelle esattoriali al 31 dicembre 2017.
I limiti alla delocalizzazione – Con l’articolo 5 del decreto sono stati introdotti limiti alla
delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi. In particolare è
stabilito che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano
beneficiato di un aiuto di Stato in relazione all’effettuazione di investimenti produttivi, decadono
dal beneficio in caso di delocalizzazione dell’attività economica specificamente incentivata
(anche in parte) in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti
allo Spazio economico europeo, entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata.
In caso di decadenza, l’amministrazione titolare della misura di beneficio, applica anche una
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di importo da 2 a 4 volte
quello dell’aiuto ottenuto. Al riguardo, nel corso dell’iter di conversione è stato introdotto un
ulteriore comma al citato art. 5, il quale prevede che le somme disponibili derivanti dalle citate
sanzioni applicate saranno destinate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate al Fondo di cui all’articolo 43, comma 3 del D.L. n. 112/2008 e saranno
destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in
disuso a causa della delocalizzazione dell’attività economica, eventualmente anche
sostenendo l’acquisizione da parte degli ex dipendenti.
Al successivo art. 6 è prevista la decadenza da specifici benefici per le imprese – italiane ed
estere, ma operanti nel territorio italiano – che, avendo beneficiato di aiuti di Stato che
prevedano una valutazione dell’impatto occupazionale, non abbiano garantito il mantenimento
di determinati livelli occupazionali.
Altra misura riguarda il recupero dell’iperammortamento in caso di delocalizzazione del bene
che ha dato diritto all’agevolazione. In particolare, il legislatore ha deciso di subordinare
l’applicazione dell’iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l’agevolazione, riguardi strutture produttive
situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. E’
poi stabilito che se nel periodo di fruizione del beneficio i beni sono ceduti a titolo oneroso o
destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si
procede al recupero dell’iperammortamento (recupero che avverrà attraverso una variazione in
aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo
oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle
quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza
applicazione di sanzioni e interessi). Come si legge dal dossier, la Legge n. 2015/2017 ha
prorogato al 2018 anche la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni
immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria
4.0, che si applica a chi usufruisce dell’iperammortamento. La misura di recupero in esame
sembra, quindi includere, anche tale tipologia di beni. La novella si applica, comunque, agli
investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in
commento, ovvero successivamente al 14 luglio 2018. Ad ogni modo, le nuove disposizioni
non interessano gli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell’articolo 1, dei citati commi 35 e
36, della Legge di bilancio 2018 (le cui previsioni si applicano anche in caso di
delocalizzazione dei beni agevolati). In particolare, ciò significa che il recuperò non ci sarà a
condizione che l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale
nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A
alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le
caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione. Nel caso poi in cui il costo di
acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene
sostituito e sempre che ricorrano le due anzidette condizioni la fruizione del beneficio prosegue
per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Credito d’imposta R & S – Nessuna modifica è stata apporta all’art. 8 del decreto, il quale
esclude dal credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (previsto dal decreto-legge n. 145
del 2013) taluni costi di acquisto – anche in licenza d’uso – di beni immateriali connessi ad
operazioni infragruppo. Si tratta, in particolare, di spese relative a competenze tecniche e
privative industriali. La disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 14 luglio 2018.
Prelievo erariale unico (PREU) – All’art. 9, con il quale, facendo salve le restrizioni già introdotte
dal legislatore, viene vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o
scommesse, nonché al gioco d’azzardo, è modificato il comma 6 introducendo una norma di
copertura finanziaria che modifica la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli
apparecchi idonei per il gioco lecito. In particolare, come risulta anche dal dossier al D.L. in
esame, nella sua formulazione originaria, il citato comma 6 fissava la misura del PREU sui
predetti apparecchi (ossia quelli dotati di attestato di conformità rilasciato dall’Agenzia delle
dogane e dei Monopoli e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, slot machine, e quelli
facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un
collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery) rispettivamente nel
19,25% e nel 6,25% dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1 ° settembre 2018,
e nel 19,5% e nel 6,5% a decorrere dal 1 ° maggio 2019. Tuttavia, nel corso dell’esame di
conversione tali misure sono state rimodulate, a copertura delle norme che prevedono la
decontribuzione per gli anni 2019 e 2020 per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato
con contratto a tutele crescenti. Alla luce di ciò la misura del PREU è così rideterminata:
19,25% e 6,25% dell’ammontare delle somme giocate, dal 1° settembre 2018 al 30 aprile
2019, come previsto già dal testo originario; 19,6% e 6,65% dell’ammontare delle somme
giocate, dal 1° maggio 2019; 19,68% e 6,68% dell’ammontare delle somme giocate, dal 1°
gennaio 2020; 19,75% e 6,75% dell’ammontare delle somme giocate, dal 1° gennaio 2021;
19,6% e 6,6% dell’ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Fatturazione elettronica carburanti – L’articolo 11-bis, introdotto durante l’esame di
conversione, rinvia al 1° gennaio 2019 il termine dal quale decorre l’obbligo, previsto dalla
legge di bilancio 2018, della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA
presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla
normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati. In realtà, come sottolinea il dossier,
il nuovo articolo “riproduce il contenuto del decreto-legge n. 79 del 2018, il cui disegno di legge
di conversione è stato approvato dal Senato senza modifiche rispetto al testo originario
(pub b licato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2018 ed entrato in vigore il giorno
successivo, 29 giugno 2018)”.
Si ricorda che sono abrogate le disposizioni vigenti in tema di documentazione, da parte delle
imprese, degli acquisti di carburanti per autotrazione (cd. Scheda carburante). Tali modalità di
documentazione, nonostante il posticipo della e-fattura, continuano a trovare applicazione fino
al 31 dicembre 2018. Le imprese tuttavia, devono utilizzare strumenti di pagamento tracciabili
per godere delle agevolazioni fiscali connesse all’acquisto dei carburanti (deduzione ai fini
delle imposte sui redditi e detrazione IVA).
Adempimenti dei contribuenti – Sono previste disposizioni finalizzate a modificare l’istituto
dell’accertamento sintetico del reddito complessivo (cd. redditometro), introducendo il parere
dell’Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.
Contestualmente viene abrogato il decreto ministeriale contenente gli elementi indicativi
necessari per effettuare l’accertamento (art. 10).
Si interviene anche sullo spesometro. In particolare, all’art. 11 del decreto è sancito che la
comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 non deve essere effettuata entro il mese
di novembre 2018, ma entro il 28 febbraio 2019. Inoltre, qualora si opti per la trasmissione con
cadenza semestrale, i termini temporali sono fissati al 30 settembre (si slitta al 1° ottobre) per
il primo semestre e al 28 febbraio 2019 secondo semestre. In sede di esame per la
conversione in legge, è stato eliminato lo spesometro per tutti i produttori agricoli assoggettati
a regime IVA agevolato di cui all’art. 34 comma 6 del DPR 633/1972. Viene altresì aggiunto
all’art. 11 il nuovo comma 2-bis, in base al quale, introducendo un nuovo comma 3-ter
all’articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 (fatturazione elettronica) si esonera dall’obbligo di
annotazione delle fatture nei registri IVA i soggetti obbligati allo spesometro.
Resta confermata l’abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment)
per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono
assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’acconto o d’imposta (si tratta dei compensi dei
professionisti). La disposizione si applica alle operazioni per cui è emessa fattura
successivamente al 14 luglio 2018.
Compensazione cartelle esattoriali – Sono estese anche al 2018 le norme (di cui nell’articolo
12, comma 7-bis del D.L. n. 145 del 2013) che consentono la compensazione delle cartelle
esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti,
certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati
secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli
Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017. Ciò è frutto del nuovo art. 12-bis aggiunto in
sede di conversione.
Società sportive dilettantistiche – Nessuna modifica, riguarda, l’art. 13 con cui si sopprimono
le previsioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, in base alle quali le attività sportive
dilettantistiche potevano essere esercitate anche da società sportive dilettantistiche con scopo
di lucro e abroga le agevolazioni fiscali introdotte dalla stessa legge. Inoltre, è istituito un nuovo
fondo destinato a interventi in favore delle società in commento, dove confluiranno le risorse
rinvenienti dalla suddetta soppressione. Infine, è ripristinata la normativa in materia di uso e
gestione di impianti sportivi vigente prima delle novità introdotte dalla menzionata manovra di
bilancio.
Fonte: Fiscal Focus