DECRETO DIGNITA’ : FUMATA BIANCA ALLA CAMERA

E’ arrivato nella giornata del 02/08 il voto finale alla camera sul decreto dignità (D.L. n. 87/2018) per

la definitiva conversione in Legge. Ora il testo passa al Senato.

Sostanzialmente il testo mantiene la sua formulazione originaria con qualche piccola modifica

dovuta a diversi emendamenti. Volendo riepilogare, con il decreto si modificano la disciplina

dei contratti di lavoro a termine, di somministrazione di lavoro e in materia di licenziamento

illegittimo e si è intervenuti in materia di esecuzione di provvedimenti giurisdizionali riguardanti

diplomati magistrali. Viene altresì prevista una procedura concorsuale straordinaria per la

copertura di parte dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola

primaria. È eliminato il termine massimo complessivo di durata previsto per i contratti a tempo

determinato del personale della scuola, per la copertura di posti vacanti e disponibili. In ambito

fiscale si pongono condizioni e limiti alla delocalizzazione delle imprese e si innalza la misura

del prelievo erariale unico sulle vincite da apparecchi da gioco; si ridefiniscono il regime

giuridico e fiscale dello sport dilettantistico. Infine, sono ridisegnati il perimetro e i termini di

alcuni adempimenti posti a carico dei contribuenti (redditometro, spesometro, split payment) e

si proroga al 2018 il regime di compensazione per le cartelle esattoriali al 31 dicembre 2017.

I limiti alla delocalizzazione – Con l’articolo 5 del decreto sono stati introdotti limiti alla

delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi. In particolare è

stabilito che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano

beneficiato di un aiuto di Stato in relazione all’effettuazione di investimenti produttivi, decadono

dal beneficio in caso di delocalizzazione dell’attività economica specificamente incentivata

(anche in parte) in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti

allo Spazio economico europeo, entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata.

In caso di decadenza, l’amministrazione titolare della misura di beneficio, applica anche una

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di importo da 2 a 4 volte

quello dell’aiuto ottenuto. Al riguardo, nel corso dell’iter di conversione è stato introdotto un

ulteriore comma al citato art. 5, il quale prevede che le somme disponibili derivanti dalle citate

sanzioni applicate saranno destinate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato

per essere riassegnate al Fondo di cui all’articolo 43, comma 3 del D.L. n. 112/2008 e saranno

destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in

disuso a causa della delocalizzazione dell’attività economica, eventualmente anche

sostenendo l’acquisizione da parte degli ex dipendenti.

Al successivo art. 6 è prevista la decadenza da specifici benefici per le imprese – italiane ed

estere, ma operanti nel territorio italiano – che, avendo beneficiato di aiuti di Stato che

prevedano una valutazione dell’impatto occupazionale, non abbiano garantito il mantenimento

di determinati livelli occupazionali.

Altra misura riguarda il recupero dell’iperammortamento in caso di delocalizzazione del bene

che ha dato diritto all’agevolazione. In particolare, il legislatore ha deciso di subordinare

l’applicazione dell’iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione

tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l’agevolazione, riguardi strutture produttive

situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. E’

poi stabilito che se nel periodo di fruizione del beneficio i beni sono ceduti a titolo oneroso o

destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si

procede al recupero dell’iperammortamento (recupero che avverrà attraverso una variazione in

aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo

oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle

quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza

applicazione di sanzioni e interessi). Come si legge dal dossier, la Legge n. 2015/2017 ha

prorogato al 2018 anche la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni

immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria

4.0, che si applica a chi usufruisce dell’iperammortamento. La misura di recupero in esame

sembra, quindi includere, anche tale tipologia di beni. La novella si applica, comunque, agli

investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in

commento, ovvero successivamente al 14 luglio 2018. Ad ogni modo, le nuove disposizioni

non interessano gli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell’articolo 1, dei citati commi 35 e

36, della Legge di bilancio 2018 (le cui previsioni si applicano anche in caso di

delocalizzazione dei beni agevolati). In particolare, ciò significa che il recuperò non ci sarà a

condizione che l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale

nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A

alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le

caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione. Nel caso poi in cui il costo di

acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene

sostituito e sempre che ricorrano le due anzidette condizioni la fruizione del beneficio prosegue

per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Credito d’imposta R & S – Nessuna modifica è stata apporta all’art. 8 del decreto, il quale

esclude dal credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (previsto dal decreto-legge n. 145

del 2013) taluni costi di acquisto – anche in licenza d’uso – di beni immateriali connessi ad

operazioni infragruppo. Si tratta, in particolare, di spese relative a competenze tecniche e

privative industriali. La disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in

corso al 14 luglio 2018.

Prelievo erariale unico (PREU) – All’art. 9, con il quale, facendo salve le restrizioni già introdotte

dal legislatore, viene vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o

scommesse, nonché al gioco d’azzardo, è modificato il comma 6 introducendo una norma di

copertura finanziaria che modifica la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli

apparecchi idonei per il gioco lecito. In particolare, come risulta anche dal dossier al D.L. in

esame, nella sua formulazione originaria, il citato comma 6 fissava la misura del PREU sui

predetti apparecchi (ossia quelli dotati di attestato di conformità rilasciato dall’Agenzia delle

dogane e dei Monopoli e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, slot machine, e quelli

facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un

collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery) rispettivamente nel

19,25% e nel 6,25% dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1 ° settembre 2018,

e nel 19,5% e nel 6,5% a decorrere dal 1 ° maggio 2019. Tuttavia, nel corso dell’esame di

conversione tali misure sono state rimodulate, a copertura delle norme che prevedono la

decontribuzione per gli anni 2019 e 2020 per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato

con contratto a tutele crescenti. Alla luce di ciò la misura del PREU è così rideterminata:

19,25% e 6,25% dell’ammontare delle somme giocate, dal 1° settembre 2018 al 30 aprile

2019, come previsto già dal testo originario; 19,6% e 6,65% dell’ammontare delle somme

giocate, dal 1° maggio 2019; 19,68% e 6,68% dell’ammontare delle somme giocate, dal 1°

gennaio 2020; 19,75% e 6,75% dell’ammontare delle somme giocate, dal 1° gennaio 2021;

19,6% e 6,6% dell’ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Fatturazione elettronica carburanti – L’articolo 11-bis, introdotto durante l’esame di

conversione, rinvia al 1° gennaio 2019 il termine dal quale decorre l’obbligo, previsto dalla

legge di bilancio 2018, della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA

presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla

normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati. In realtà, come sottolinea il dossier,

il nuovo articolo “riproduce il contenuto del decreto-legge n. 79 del 2018, il cui disegno di legge

di conversione è stato approvato dal Senato senza modifiche rispetto al testo originario

(pub b licato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2018 ed entrato in vigore il giorno

successivo, 29 giugno 2018)”.

Si ricorda che sono abrogate le disposizioni vigenti in tema di documentazione, da parte delle

imprese, degli acquisti di carburanti per autotrazione (cd. Scheda carburante). Tali modalità di

documentazione, nonostante il posticipo della e-fattura, continuano a trovare applicazione fino

al 31 dicembre 2018. Le imprese tuttavia, devono utilizzare strumenti di pagamento tracciabili

per godere delle agevolazioni fiscali connesse all’acquisto dei carburanti (deduzione ai fini

delle imposte sui redditi e detrazione IVA).

Adempimenti dei contribuenti – Sono previste disposizioni finalizzate a modificare l’istituto

dell’accertamento sintetico del reddito complessivo (cd. redditometro), introducendo il parere

dell’Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.

Contestualmente viene abrogato il decreto ministeriale contenente gli elementi indicativi

necessari per effettuare l’accertamento (art. 10).

Si interviene anche sullo spesometro. In particolare, all’art. 11 del decreto è sancito che la

comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 non deve essere effettuata entro il mese

di novembre 2018, ma entro il 28 febbraio 2019. Inoltre, qualora si opti per la trasmissione con

cadenza semestrale, i termini temporali sono fissati al 30 settembre (si slitta al 1° ottobre) per

il primo semestre e al 28 febbraio 2019 secondo semestre. In sede di esame per la

conversione in legge, è stato eliminato lo spesometro per tutti i produttori agricoli assoggettati

a regime IVA agevolato di cui all’art. 34 comma 6 del DPR 633/1972. Viene altresì aggiunto

all’art. 11 il nuovo comma 2-bis, in base al quale, introducendo un nuovo comma 3-ter

all’articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 (fatturazione elettronica) si esonera dall’obbligo di

annotazione delle fatture nei registri IVA i soggetti obbligati allo spesometro.

Resta confermata l’abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment)

per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono

assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’acconto o d’imposta (si tratta dei compensi dei

professionisti). La disposizione si applica alle operazioni per cui è emessa fattura

successivamente al 14 luglio 2018.

Compensazione cartelle esattoriali – Sono estese anche al 2018 le norme (di cui nell’articolo

12, comma 7-bis del D.L. n. 145 del 2013) che consentono la compensazione delle cartelle

esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti,

certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati

secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli

Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017. Ciò è frutto del nuovo art. 12-bis aggiunto in

sede di conversione.

Società sportive dilettantistiche – Nessuna modifica, riguarda, l’art. 13 con cui si sopprimono

le previsioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, in base alle quali le attività sportive

dilettantistiche potevano essere esercitate anche da società sportive dilettantistiche con scopo

di lucro e abroga le agevolazioni fiscali introdotte dalla stessa legge. Inoltre, è istituito un nuovo

fondo destinato a interventi in favore delle società in commento, dove confluiranno le risorse

rinvenienti dalla suddetta soppressione. Infine, è ripristinata la normativa in materia di uso e

gestione di impianti sportivi vigente prima delle novità introdotte dalla menzionata manovra di

bilancio.

Fonte: Fiscal Focus