DEBITO SOTTO SOGLIA. IPOTECA ESATTORIALE ILLEGITTIMA

La soglia (attualmente euro 20.000,00) oltre la quale Equitalia può procedere all’iscrizione ipotecaria va calcolata considerando soltanto i carichi tributari. Le eventuali somme pretese non aventi natura tributaria (sanzioni per violazioni al Codice della strada, contributi INPS e INAIL, bollo auto) non concorrono alla formazione del debito minimo per iscrivere ipoteca ex art. 77 D.P.R. 602/73.

È quanto emerge dalla breve sentenza 847/46/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

Nel caso di specie, la contribuente società ha proposto ricorso contro un avviso preventivo d’iscrizione ipotecaria, che ha fatto seguito alla notifica di alcune cartelle di pagamento per un importo complessivo di poco superiore a trentamila euro, di cui ottomila per tributi (IVA) e ventiduemila euro per contravvenzioni stradali, tasse automobilistiche, contributi INPS e INAIL.

L’adita CTP di Milano ha accolto l’impugnazione.

La norma di riferimento (art. 77 D.P.R. 602/73) stabilisce che, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale, salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione del pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede (c. 1); l’Agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione, purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro (c. 1 bis).

Ebbene, la sentenza qui in esame osserva: “L’atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per complessivi € 30.723,00 è frutto di ruoli portati da più cartelle che riguardano richieste di importi diversi a seconda della natura del debito. In particolare emerge che € 22.111,45 sono somme relative a crediti per tasse automobilistiche regionali, a contravvenzioni, a contributi INAIL e INPS mentre le iscrizioni relative a tributi sono pari a € 8.647,63 riguardanti IVA. La parte ricorrente ha citato la decisione CTR Lombardia che, con sentenza 41 del 19/3/2013, ha affermato che le ipoteche iscritte da Equitalia sono nulle se tra i debiti considerati per l’iscrizione figurano pendenze di natura non tributaria come l’importo di 22.111,45, in relazione a ciò consegue che il residuo importo di € 8.647,63 è il solo riferito a crediti tributari, per cui la cifra raddoppiata, pari a € 17.295,26, è inferiore a quella minima consentita dalla legge di 20.000,00. Peraltro Equitalia stessa, nelle sue note informative sulle modalità di proposizione del ricorso, da atto che sono impugnabili avanti Commissione Tributaria solo i crediti tributari, come ha effettivamente provveduto a far presente il contribuente. L’assenza in udienza del rappresentante dell’Ente impositore non ha portato a chiarimenti su tale aspetto. Poiché la preventiva comunicazione è parte iniziale delle procedure e deve tener conto dell’aspetto sopra esposto, deve convenirsi che le richieste di parte ricorrente sono accoglibili.”

In conclusione, i giudici meneghini di primo grado hanno annullato l’impugnata comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria, disponendo la compensazione delle spese del giudizio.

 

Fonte: Fiscalfocus

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