Le imprese
produttrici di birre artigianali, dal 20 gennaio al 18 febbraio 2022, potranno richiedere
il contributo a fondo perduto (CFP) messo a disposizione dal Ministero dello
sviluppo economico (MISE), il quale ha istituito un Fondo da 10 milioni di
euro, previsto dall’articolo 68-quater del D.L. n. 73/2021 (c.d. decreto
“Sostegni bis”). Si tratta di un sostegno al comparto brassicolo italiano,
particolarmente colpito durante l’emergenza sanitaria generata dal Covid-19.
Nello specifico, l’agevolazione prevede, per l’anno 2021, un contributo a fondo
perduto pari a 0,23 centesimi per ciascun litro di birra artigianale prodotta e
presa in carico rispettivamente «nel registro della birra condizionata
ovvero nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020». I dati sono
quelli presentati dai microbirrifici e dagli esercenti delle piccole birrerie
nazionali all’Agenzia delle accise, dogane e monopoli.
Si ricorda che, per birra artigianale, s’intende la birra prodotta da birrifici
indipendenti, e non sottoposta a processi di microfiltrazione e
pastorizzazione.
In particolare, un birrificio (ovvero i soggetti di cui all’articolo 2, comma 4-bis, Legge n.
1354/1962, pubblicato nella G.U. del 17 settembre
1962, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni) che richiede il
contributo a fondo perduto:
- deve utilizzare impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio;
- deve essere economicamente e legalmente indipendente da un altro birrificio;
- non deve operare sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale di altri.
In virtù del suddetto Fondo messo a disposizione, il decreto direttoriale 23
dicembre 2021 del MISE stabilisce i criteri e le modalità di attuazione
dell’intervento agevolativo in favore dei birrifici artigianali, con
particolare riguardo alle procedure di concessione e di erogazione del
contributo, nonché alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
Soggetti beneficiari– Per quanto
concerne i beneficiari dell’agevolazione, il summenzionato decreto stabilisce
che l’agevolazione è riconosciuta ai birrifici in relazione al volume di birra
complessivamente preso in carico nel registro della birra condizionata, ovvero
nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020, in base alla dichiarazione
riepilogativa di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto 4 giugno 2019. Per
poter beneficiare dell’agevolazione in commento, i birrifici, alla data di presentazione
dell’istanza, devono:
- a) essere costituiti, regolarmente iscritti e “attivi” al Registro delle imprese;
- b) non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.
Non possono, in ogni caso, essere ammessi alle agevolazioni i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà (così come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento GBER), fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lett. c), dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.
Modalità di accesso al beneficio – Ai fini dell’accesso all’agevolazione in esame, i birrifici in possesso dei requisiti precedentemente menzionati, presentano al MISE un’apposita istanza, a decorrere dalle ore 12:00 del 20 gennaio 2022 e fino alle ore 12:00 del 18 febbraio 2022.
Detta istanza deve essere trasmessa, via posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo indicato con successivo provvedimento del Direttore generale degli incentivi alle imprese del Ministero che riporterà anche il modello da utilizzare per la compilazione dell’istanza.
Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza di agevolazione e, nella stessa, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, i richiedenti riportano, altresì, l’IBAN relativo al conto corrente, intestato allo stesso, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.
Ovviamente, le istanze pervenute fuori dai termini previsti, ovvero compilate in modo difforme dal citato modello, saranno considerate irricevibili.
Concessione ed erogazione dell’agevolazione – Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze, verifica la completezza e la regolarità della stessa e il possesso dei requisiti di ammissibilità, anche sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente.
A tal proposito, il decreto direttoriale disciplina le modalità di concessione dell’agevolazione stabilendo che, per le istanze per le quali le verifiche si concludono positivamente, il Ministero determina l’agevolazione concedibile in considerazione del quantitativo complessivamente preso in carico dal soggetto richiedente nell’anno 2020, così come risultante dalla dichiarazione riepilogativa presentata dallo stesso e, tenendo conto dell’eventuale riparto, procede alla registrazione dell’aiuto individuale sul Registro Nazionale degli Aiuti, adottando un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.
In merito all’erogazione dell’agevolazione, il decreto direttoriale stabilisce che, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del sopra citato provvedimento cumulativo, fatta salva la necessità di acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, le agevolazioni concesse saranno erogate dal Ministero previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), dell’assenza di inadempimenti.
Il MISE, nei casi di esito positivo delle attività di verifica, procederà all’erogazione dell’agevolazione spettante sul conto corrente indicato in sede di istanza.
Si specifica che, le agevolazioni in questione, sono cumulabili con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.
Il decreto direttoriale, infine, disciplina agli articoli 10 e 11, i controlli e l’eventuale revoca (in misura parziale o totale) del contributo che lo stesso MISE è tenuto ad effettuare.
Fonte: Fiscal Focus