Il documento potrà però assumere anche valenza fiscale.
Dal 1° luglio prossimo, cioè dall’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, lo scontrino e la ricevuta fiscale andranno definitivamente in pensione.
Si pone, quindi, il problema della documentazione “non fiscale” che i commercianti al minuto, ex art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, dovranno rilasciare qualora l’acquirente non chieda l’emissione della fattura elettronica secondo quanto previsto dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. L’entrata in vigore del nuovo obbligo ed il periodo di moratoria.
Il “Decreto crescita”, ora all’esame del Senato per la conversione definitiva in legge, ha previsto un maggior termine entro cui effettuare la trasmissione giornaliera dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate. La trasmissione telematica può essere effettuata entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. La disciplina è stata così uniformata all’obbligo di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio. Anche in tale ipotesi, a seguito di un emendamento contenuto nello stesso Decreto Crescita, la fattura potrà essere trasmessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. È stata poi prevista, come in passato, anche la moratoria delle sanzioni. Nel primo semestre durante il quale troverà applicazione il nuovo obbligo, non saranno applicabili le relative sanzioni nel caso in cui i corrispettivi giornalieri vengano trasmessi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Ad esempio, i corrispettivi relativi al mese di luglio potranno essere trasmessi entro il 31 agosto. Restano, però, fermi gli ordinari termini di liquidazione del tributo. In buona sostanza, la moratoria delle sanzioni assicura una copertura esclusivamente per l’invio postumo, ma l’operazione di trasmissione tardiva non potrà determinare il differimento dell’importo dell’Iva dovuta.
La “cancellazione” dello scontrino e della ricevuta fiscale.
Con l’entrata in vigore del nuovo obbligo andranno definitivamente in pensione lo scontrino e la ricevuta fiscale. D’altra parte, la trasmissione telematica dei corrispettivi è in grado di assicurare la perfetta tracciabilità di ogni operazione. Conseguentemente, la certificazione dei corrispettivi avviene attraverso una diversa modalità. Il nuovo adempimento non è però in grado di sostituire integralmente il rilascio dello scontrino che, oltre alle finalità fiscali, ha assolto in passato a diverse funzioni, come quella di costituire un titolo per l’ottenimento della garanzia del prodotto nell’ipotesi di difetti di fabbricazione della merce venduta. Di conseguenza, dal 1° luglio prossimo scontrini e ricevute fiscali saranno sostituiti da un nuovo documento commerciale rilasciato in formato cartaceo o digitale. Le caratteristiche e le modalità di gestione del documento sono stabilite dal Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2016. Il documento deve riportare le informazioni riguardanti la data e l’ora di emissione; il numero progressivo; la ditta; la denominazione o ragione sociale; nome e cognome dell’emittente; il numero di partita Iva dell’emittente; l’ubicazione dell’esercizio; la descrizione dei beni ceduti o dei servizi resi; e l’ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato. Dal documento risulta anche l’aliquota Iva e l’ammontare della relativa imposta. L’Agenzia delle entrate avrà così a disposizione i medesimi dati risultanti dalle fatture elettroniche. Il nuovo documento ha essenzialmente valenza ai fini civilistici costituendo il titolo per l’esercizio del diritto di garanzia contro i vizi dei beni venduti.
Il nuovo “scontrino commerciale”: la validità anche ai fini fiscali.
Il nuovo documento assume, allo stesso tempo, valenza fiscale qualora il cliente ne faccia espressamente richiesta non oltre il momento dell’effettuazione dell’operazione. In tal caso dovrà essere comunicato al cedente il proprio codice fiscale o il numero di partita Iva. L’acquirente potrà, così, considerare in deduzione le spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi ai fini delle imposte sui redditi, nonché far valere le deduzioni e detrazioni degli oneri ai fini IRPEF. La valenza fiscale del documento consentirà anche l’emissione della fattura differita secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 4, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972. La fattura differita deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo. Il nuovo scontrino vale come documento di trasporto o altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra cui l’operazione è stata posta in essere. In buona sostanza è in grado di sostituire l’emissione del documento di trasporto.
Fonte: Euroconferencenews