Con l’articolo 124 del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) è stata introdotta una disciplina Iva agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
Come ricorderemo, a seguito della modifica operata alla tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, parte II bis, con l’aggiunta del nr. 1-ter, per le cessioni di tutta una serie dispositivi anti-Covid (e servizi strettamente connessi) è stata prevista l’applicazione – a regime – dell’aliquota IVA agevolata del 5%, prevedendo altresì in via provvisoria, solo fino al 31 dicembre 2020, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.
I beni elencati dall’articolo 124 del D.L. 34/2020 le cui cessioni sono state effettuate in regime di esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020, e che diverranno imponibili con IVA al 5% a partire dal 1° gennaio 2021 sono:
ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub intensiva;
monitor multiparametrico anche da trasporto;
pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
tubi endotracheali;
caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
maschere per la ventilazione non invasiva;
sistemi di aspirazione;
umidificatori;
laringoscopi;
strumentazione per accesso vascolare;
aspiratore elettrico;
centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
ecotomografo portatile;
elettrocardiografo;
tomografo computerizzato;
mascherine chirurgiche;
mascherine ffp2 e ffp3;
articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e
occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici
chirurgici;
termometri;
detergenti disinfettanti per mani;
dispenser a muro per disinfettanti;
soluzione idroalcolica in litri;
perossido al 3 per cento in litri;
carrelli per emergenza;
estrattori rna;
strumentazione per diagnostica per covid-19;
tamponi per analisi cliniche;
provette sterili;
attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
Come ricordato con risposta ad interpello n. 585/2020, con la Circolare Agenzia delle Entrate 15 ottobre 2020, n. 26/E è stato chiarito – con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 124/2020 -che la cessione deve avere ad oggetto i beni elencati nell’articolo 124 stesso e il trattamento IVA è applicabile sia alle cessioni onerose che a quelle gratuite dei medesimi beni. In sede di interpello è stato altresì specificato che il particolare trattamento IVA è applicabile anche alle prestazioni di servizi di cui all’ articolo 16, comma 3 del D.P.R. 633/72, ovvero anche nel caso di beni prodotti mediante «contratti d’opera, di appalto e simili», o resi disponibili tramite contratti di «locazione finanziaria, noleggio e simili».
Si ricorda che ai sensi del medesimo articolo 124 D.L. 34/2020 le cessioni dei beni sovra elencati effettuate in regime di esenzione fino al 31 dicembre 2020 non fanno venir meno il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto IVA, e pertanto non influenzano il calcolo del pro-rata di cui all’articolo 19-bis D.P.R. 633/72. Come si evince dalle bozze del Modello IVA 2021 riferimento 2020, tali cessioni dovranno essere distintamente evidenziate nel campo di nuova introduzione, numero 9, del rigo VF34.
Le cessioni dei beni cui sopra, come si è detto, diverranno imponibili ad aliquota 5% a partire dal 1° gennaio 2021, ma il quadro normativo viene ora nuovamente rivisto dalla manovra finanziaria che si avvia al varo definitivo entro fine anno.
Con la manovra, infatti, seppure venga fatto salvo l’insieme dell’impianto normativo originariamente previsto dall’articolo 124 D.L. 34/2020, vengono ad essere stabilite due importanti eccezioni:
restano esenti IVA, fino al 31 dicembre 2022, con mantenimento del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti ex art. 19 comma 1 D.P.R. 633/72, le cessioni relative a strumentazione di diagnostica per il Covid-19 e le prestazioni di servizi stretta¬mente connesse alla strumentazione stessa;
viene prevista l’esenzione IVA, dal 20 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, con mantenimento del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti ex art. 19 comma 1 D.P.R. 633/72, delle cessioni di vaccini contro il Covid-19, autorizzati dalla Commissione euro-pea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.
Fonte: Fiscal Focus