Nella serata di ieri, 15 ottobre 2018, è stato approvato in Consiglio dei Ministri il DL collegato
alla Manovra. Il provvedimento, per quanto ancora passibile di modifiche in sede di iter
parlamentare, presenta importanti novità sul fronte della gestione del flusso attivo dei soggetti
titolari di partita IVA, introducendo semplificazioni a livello di fattura elettronica e prevedendo –
con partenza scaglionata a partire dal luglio 2019 – nuovi obblighi per quanto riguarda i soggetti
tenuti all’emissione dello scontrino fiscale. Di seguito una sintesi delle principali novità.
Fattura elettronica – Obbligo diffuso confermato a partire dal 1 gennaio 2019
Sanzioni primo semestre 2019 – Relativamente al periodo 01/01/2019 – 30/06/2019 la tardiva
fatturazione non sarà sanzionata, purché la e-fattura sia predisposta e trasmessa al SDI entro
il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale). Decorso
invano tale termine, laddove la fattura sia emessa tardivamente ma comunque entro il termine
di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo, le sanzioni saranno ridotte
dell’80% (ovvero sarà comminata una sanzione pari al 20% rispetto a quella ordinariamente
prevista per norma). Resta possibile, inoltre, avvalersi del ravvedimento operoso per ridurre
ulteriormente le sanzioni dovute.
Più tempo per emettere e trasmettere la e-fattura dal 1 luglio 2019 – Decorso il primo
semestre 2019, nel quale come si è detto non saranno comminate sanzioni, entreranno in
vigore nuove disposizioni a regime, che modificheranno i termini sinora vigenti ai sensi di
legge, intervenendo sull’articolo 21 del D.P.R. 633/72. La fattura potrà essere emessa e
trasmessa al Sistema di Interscambio entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione
determinata ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/72. Quindi, ad esempio, in caso di pagamento di
corrispettivo relativo ad una prestazione di servizi in data 30 luglio 2019, la fattura potrà essere
datata e trasmessa al SDI entro il 9 agosto 2019. Viene altresì introdotta la previsione che
laddove la fattura riporti data diversa da quella in cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta,
quest’ultima dovrà essere esplicitata in fattura. Quindi, tornando all’esempio, sarà valida una
fattura emessa in data 9 agosto, purché nella fattura stessa venga specificato che l’operazione
(ovvero l’incasso del corrispettivo del servizio eseguito – presupposto dell’esigibilità
dell’imposta) è avvenuto in data 30 luglio. Tale specifica è obbligatoria per consentire la
corretta liquidazione dell’IVA, poiché resta ferma la previsione che correla esigibilità
dell’imposta e liquidazione IVA: pertanto l’IVA esposta in fattura dovrà concorrere alla
liquidazione di luglio, per quanto la fattura venga emessa con data di agosto.
Più tempo per annotare le fatture emesse sui libri Iva – Con modifica all’articolo 23 D.P.R.
633/72, viene previsto che l’annotazione sui registri IVA delle fatture emesse possa avvenire
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con
riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Medesimo termine viene
previsto per le fatture differite [di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b)]. La
previsione potrà risultare particolarmente utile immaginando le utility di importazione massiva
dei file XML transitati dal SDI, ed è coerente con le già descritte novità in termini di tempistica di
emissione (10 giorni dall’effettuazione dell’operazione).
Nessun obbligo per i soggetti identificati – Secondo la previsione originaria, l’obbligo di
fatturazione elettronica diffuso interessa tutti i soggetti nazionali dal 1 gennaio 2019 (esclusi
minimi, forfettari ed agricoltori in regime di esonero dagli adempimenti), nonché i soggetti
stabiliti o identificati. Con il DL collegato alla manovra, invece, l’obbligo per i soggetti “non
nazionali” resta per i soggetti stabiliti, mentre la previsione viene cancellata per quanto
riguarda i contribuenti che risultano essere solo identificati.
Registratore di cassa telematico – Per alcuni dal 1 luglio 2019, per tutti dal 2020
Con il DL collegato viene anche introdotto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione
telematica dei corrispettivi. Tale obbligo – che implica la necessità di dotarsi di un registratore
di cassa telematico (RT), ovvero di un apparecchio che consenta la memorizzazione
giornaliera dei corrispettivi e la trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate –
è previsto ad introduzione graduale.
Scontrino fiscale elettronico e trasmissione telematica corrispettivi – In prima battuta, ovvero
a decorrere dal 1° luglio 2019, saranno obbligati solo i soggetti aventi un volume d’affari
(dell’anno precedente) superiore ad euro 400.000. L’obbligo diffuso, invece, decorrerà per tutti i
contribuenti a partire dal 1 gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze, potranno essere previsti specifici esoneri in ragione della tipologia di attività
esercitata, nonché dell’ubicazione dell’esercizio. Viene infatti stabilito che nelle zone che
saranno individuate con un apposito decreto del MEF, le operazioni potranno essere
documentate anziché da scontrino elettronico con ricevuta fiscale oppure scontrino ordinario
(quello attualmente in vigore), rispettando in tal caso le relative discipline già vigenti. Per il
soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi, questa sostituirà l’obbligo di
tenuta del relativo registro (art. 24 D.P.R. 633/72). I soggetti tenuti alla trasmissione dati al
Sistema TS (cessioni di farmaci) potranno ottemperare tramite tale Sistema, procedendo alla
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi
giornalieri al Sistema tessera sanitaria.
Contributo sostituzione registratori di cassa – Per ottemperare al nuovo obbligo di
memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi molti registratori di cassa dovranno
essere sostituiti o soggetti a profondi adattamenti di carattere tecnico. Per sostenere gli
operatori economici interessati, viene introdotta la previsione che – per gli anni 2019 e 2020 – a
fronte di tale tipologia di spesa venga concesso un contributo una tantum, pari al 50% della
spesa sostenuta. Il contributo sarà anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo
praticato, è verrà recuperato dal fornitore stesso sotto forma di credito d’imposta da utilizzare
in compensazione. Le modalità attuative della disposizione sono demandate ad un successivo
Provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. collegato.
Lotteria dei corrispettivi dal 2020 – La cd. lotteria dei corrispettivi, introdotta dall’articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, verrebbe concretamente attuata a partire dal 1 gennaio
2020, in coincidenza con la diffusione dei Registratori Telematici su tutto il territorio nazionale.
In sostanza, effettuando un acquisto presso un esercente tenuto alla trasmissione telematica
dei corrispettivi, e richiedendo l’inserimento del proprio codice fiscale sullo scontrino, il
consumatore potrà partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria
nazionale. Anche in questo caso i dettagli operativi, ivi compreso l’entità ed il numero dei premi
in palio, sono demandati ad un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate. Alla lotteria degli scontrini, inoltre,
non si applica il divieto di pubblicità di giochi e scommesse introdotto dall’articolo articolo 9,
del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87. Lo scopo della disposizione è quello di incentivare i
consumatori a richiedere sempre l’emissione dello scontrino, e l’avvio concreto è demandato
al 2020 posto che la disponibilità da parte dell’Amministrazione dei dati degli scontrini
trasmessi telematicamente costituisce la base dati che permetterebbe l’attuazione pratica della
lotteria.
Fonte: Fiscal Focus