CON L’E-FATTURA NON SPARISCE LA RICEVUTA FISCALE

Domanda – Si chiede di sapere se, con l’avvento della fattura elettronica, un ristoratore potrà

continuare ad emettere ricevute fiscali oppure l’e-fattura avrà delle ripercussioni anche in tal

senso. In altre parole, i commercianti al minuto potranno continuare a certificare le operazioni

con ricevuta fiscale o questa scomparirà?

Risposta – In primo luogo occorre premettere che in base alla disposizioni legislative in

essere i soggetti passivi, salvo particolari eccezioni, devono certificare le operazioni effettuate,

se rientranti nel campo di applicazione dell’I.V.A., attraverso uno dei seguenti documenti: la

fattura; la ricevuta fiscale; lo scontrino fiscale.

Con riferimento alla fattura, come si sa dal 1° gennaio 2019 si passerà, per tutti, dal cartaceo

al digitale: dalla predetta data diventerà obbligatoria la fatturazione elettronica per tutte le

operazioni IVA (quindi sia B2B sia B2C). Restano fuori dall’obbligo di emissione (ma non di

ricezione) della fattura in formato elettronico i soggetti che agiscono in regime forfettario, in

regime di vantaggio ed i piccoli agricoltori. Restano altresì fuori le operazioni da e verso altri

Paesi UE ed Extra UE. Nei casi appena menzionati, dunque, la fattura elettronica è una facoltà.

Ciò che cambia è solo il processo di fatturazione che da cartaceo diventa, dunque, digitale ma

restano ferme tutte le altre regole in merito agli obblighi dei soggetti passivi.

A tal proposito, resta fermo, quindi, anche quanto previsto attualmente a livello legislativo per

l’emissione delle ricevute e degli scontrini fiscali. Si ricorda, infatti, che alcune categorie di

contribuenti, ossia coloro che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate, sono

esonerate dall’obbligo di emissione della fattura, se non espressamente richiesta dal cliente.

In questi casi il corrispettivo dei beni o servizi ceduti è documentato mediante il rilascio di

documenti semplificati, ossia lo scontrino o la ricevuta fiscale. La scelta tra i due documenti è

libera e non è subordinata all’espletamento di specifiche formalità. Il contribuente ha dunque

la possibilità di emettere alternativamente la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, vista

l’equiparazione dei due documenti fiscali. La ricevuta e lo scontrino fiscale sono emessi, ad

esempio da: bar; ristoranti; alberghi; lavanderie, ecc. I citati soggetti, tuttavia, diventano

obbligati all’emissione della fattura quando ciò è chiesto espressamente dal cliente.

In definitiva, il ristorante, il bar, la lavanderia, potranno continuare ad emettere la ricevuta fiscale

ai propri cliente ma qualora questi chiedano la fattura, questa dovrà essere emessa

obbligatoriamente in modalità elettronica salvo che il ristorante, il bar o la lavanderia agiscano

in regime forfettario o di vantaggio o si tratti di un’operazione fatta verso altri Paesi UE o

ExtraUE.

Fonte: Fiscal Focus