Domanda – Il decreto fiscale di recente approvazione ha previsto, anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti relative alle imposte sui redditi, la preventiva presentazione della dichiarazione nella quale sono riportati; a tal proposito, si chiede di sapere se il blocco alle compensazioni riguarda altresì i crediti d’imposta da riportare nel quadro RU.
Risposta – Come già disposto per i crediti IVA, ferme restando le disposizioni relative all’apposizione del visto di conformità, in seguito all’intervento del D.L. n. 124/2019, la compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive per importi superiori a 5.000 euro annui, è ammessa solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito. La novità trova operatività già con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
In termini pratici, i crediti 2019 non sono più utilizzabili dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta di riferimento, cioè dal 1° gennaio 2020 ma solo dopo l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi.
A tal fine, il comma 1 dell’art. 3 del decreto fiscale (“contrasto alle indebite compensazioni”), sostituisce l’ultimo periodo dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La suddetta disposizione non riguarda i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
Detto ciò, in merito al suo quesito, le novità normative in questione non riguardano i crediti da riportare nel quadro RU, quali ad esempio il bonus investimenti al sud, il bonus R&S, ecc.; la normativa sopra citata non fa alcun riferimento alla tipologia di crediti d’imposta in parola, per i quali si ricorda che non trovano applicazione altresì le disposizioni sull’applicazione del visto di conformità, ossia l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta del quadro RU per importi superiori a 5.000 euro non soggiace all’obbligo di apposizione del visto di conformità sul modello di dichiarazione in cui vengono riportati gli stessi crediti, atteso che essi non sono direttamente riconducibili alle imposte sui redditi ma hanno natura strettamente agevolativa. La risposta al suo quesito è dunque negativa.
Fonte: Fiscal Focus