Collaborazioni occasionali: come presentare la comunicazione preventiva obbligatoria
E’ operativa la previsione del decreto Fisco lavoro che ha introdotto il nuovo obbligo di comunicare, in via
preventiva, l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale ex articolo 2222 c.c. (nuovo art. 14, c. 1,
D.Lgs. n. 81/2008)
Il Ministero del Lavoro, congiuntamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha pubblicato la nota 11 gennaio 2022
n. 29, con la quale ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento comunicativo.
Collaborazioni soggette all’obbligo
L’obbligo riguarda i rapporti avviati a partire dal 21 dicembre 2021 o comunque ancora in corso all’ 11 gennaio
2022.
Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la
comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.
Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della
prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
La comunicazione deve contenere:
- i dati anagrafici del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA)
- i dati anagrafici del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF)
- la sede in cui sarà svolta la prestazione lavorativa
- sintetica descrizione dell’attività
- l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico)
- la data di avvio e l’arco temporale di svolgimento della prestazione
Sanzioni
In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni
lavoratore autonomo occasionale. La sanzione non è diffidabile.
Modalità operative
La comunicazione deve essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del
luogo ove si svolgerà la prestazione, in via preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa per via telematica
con le stesse modalità già utilizzate per il lavoro intermittente (art. 15, c. 3, D.Lgs. n. 81/2015). Nelle more
dell’aggiornamento dell’applicativo telematico, la comunicazione deve essere effettuata attraverso l’invio di una
e-mail all’ indirizzo di posta elettronica ordinaria, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.
Scadenza comunicazione
Rapporti in essere all’11 gennaio 2022: 18 gennaio 2022.
Rapporti avviati a partire dal 12 gennaio 2022: prima dell’inizio della prestazione.
Fonte: Wolters Kluwer