Premessa – Per le famiglie italiane, scade il 30 giugno il termine di presentazione, all’Agenzia delle Entrate, del modello di dichiarazione sostitutiva per avere l’esenzione del Canone RAI almeno per il secondo semestre del 2017.
In premessa, è utile ricordare che per quest’anno, l’importo del canone RAI ordinario (ossia quello dovuto per il possesso dell’apparecchio televisivo in ambito privato) è pari a 90 euro annui (a fronte dei 100 euro del 2016 e 113 euro del 2015).
Il pagamento, come per lo scorso anno, avviene, con addebito sull’utenza elettrica cui l’utente ha dichiarato di avere la residenza. Resta ferma, infatti, la presunzione, introdotta con la Legge di Stabilità 2016, secondo cui chi è intestatario di utenza elettrica residenziale si presume possessore anche di TV. Per le utenze già attive all’1/1/2017 l’addebito avviene in 10 rate mensili di pari importo (da gennaio ad ottobre). In caso di utenza attivata per la prima volta in corso d’anno, invece, poiché il canone è dovuto, comunque, in base al mese di attivazione, l’addebito avverrà in rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di attivazione fino ad ottobre (per conoscere il dettaglio dell’importo delle rate mensili l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 45/E del 30 dicembre 2017).
Solo laddove, l’addebito in fattura non può avvenire (poiché nonostante non si è intestatari di utenza elettrica si è comunque detentori di TV – es. inquilino con utenza ancora intestata al proprietario), il versamento potrà essere eseguito tramite Modello F24.
Esenzione secondo semestre – Qualora si è intestatari di utenza elettrica residenziale, ma NON si è possessori di alcun apparecchio televisivo, è possibile sottrarsi all’addebito del canone presentando una dichiarazione sostitutiva di non detenzione attraverso l’apposito modello reso disponibile dall’Amministrazione Finanziaria, in cui compilare il quadro A. Il modello va presentato (anche in qualità di erede) in via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate seguendo il percorso Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Invio web dove inserire poi le credenziali di accesso Fisconline o Entratel. L’invio può essere fatto direttamente dal contribuente o anche tramite intermediario abilitato. Se non è possibile l’invio telematico, si può procedere con plico raccomandato senza busta (cui allegare il documento di riconoscimento del dichiarante) all’indirizzo “Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino”. In alternativa si può ricorrere alla trasmissione tramite PEC all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.
Ad ogni modo, per la predetta dichiarazione (QUADRO A) il Legislatore ha fissato anche una certa tempistica ed in base al momento di presentazione avrà la sua efficacia. In particolare, per le utenze già attive all’1/1/2017:
- se è stata presentata entro lo scorso 31 gennaio 2017, l’esenzione è scattata per l’intero canone dovuto per l’anno 2017;
- se presentata nel periodo 1/02/2017 – 30/06/2017, l’esenzione scatterà solo per il secondo semestre 2017 (in tal caso l’importo del canone dovuto per il primo semestre è pari ad euro 45,94);
- se presentata dal 1° luglio 2017 ed entro il 31 gennaio 2018, l’esenzione NON ci sarà per il 2017 ma solo per l’intero 2018.
Si tenga presente che chi ha presentato la stessa dichiarazione sostitutiva con riferimento al canone annuo dovuto per il 2016, dovrà ripresentarla anche per avere l’esenzione 2017 (Comunicato stampa 5/12/2016).
Se, invece, trattasi di utenza attivata per la prima volta nel 2017, vale la seguente tempistica:
- se presentata entro il primo mese successivo a quello di attivazione, c’è esenzione per l’intero canone dovuto per l’anno 2017;
- se la presentazione avviene entro il 30 giugno 2017, il canone è dovuto in base al mese di attivazione, e NON è dovuto per il secondo semestre 2017 (ad esempio, in caso di utenza attivata a marzo e dichiarazione non presentata entro la fine di aprile ma entro il 30 giugno, l’esenzione ci sarà per il secondo semestre mentre per il primo semestre il canone è dovuto per i mesi che vanno da marzo a giugno – Circolare n. 45/E/2016);
- infine, se presentata dal 1° luglio 2017 ed entro il 31 gennaio 2018, l’esenzione è solo per l’intero 2018 (e NON anche per il 2017).
Attenzione, dunque, alla scadenza del prossimo 30 giugno 2017, per chi non avesse già presentato il modello (QUADRO A) nei termini suindicati.
Si ricorda, infine, che il modello in commento si compone anche del QUADRO B, il quale deve essere compilato per evitare che per una stessa famiglia anagrafica avvenga il doppio addebito del canone su due utenze diverse intestate a due contribuenti diversi. Vale, infatti, il principio che per la stessa famiglia anagrafica ed indipendentemente dal numero di apparecchi televisivi posseduti, il canone è dovuto su una sola utenza. Per la presentazione del modello con compilazione del QUADRO B non sono previste tempistiche. C’è poi il QUADRO C, che va compilato per comunicare la variazione dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa.
Fonte: Fiscalfocus