CAMBIAMENTI DEI PRINCIPI A PATRIMONIO NETTO

L’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico comporta alcune conseguenze e impone di cambiare abitudini consolidate. Il Dlgs 139/2015 ha preso atto di quanto dispone la direttiva 34/2013, che vieta di includere nel conto economico la sezione straordinaria, senza alcuna possibile diversa interpretazione o comportamento da parte degli Stati membri.
Gestione operativa
Ciò impone il “trasloco” di alcuni accadimenti nella gestione operativa del conto economico: il principio contabile Oic 12, sugli schemi di bilancio, diffuso nella veste di bozza per la consultazione, precisa che proventi e oneri finora classificati “straordinari”, dai bilanci 2016, vanno iscritti nel conto economico in base alla loro natura.
La scelta è obbligata, perché lo schema di legge che a suo tempo ha recepito la quarta direttiva classifica proventi e oneri in base alla loro natura. Per compensare l’eliminazione, il decreto 139/15 impone di illustrare nella nota integrativa importo e natura dei singoli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali, concetto collegato all’irripetibilità che l’Oic esemplificherà.
L’obbligo di informativa riguarda anche le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, che prima ne erano esentate, ma non le micro imprese.
Ma l’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico comporta conseguenze con riferimento a molti altri princìpi contabili, con aggiornamenti anche per eliminare qualsiasi riferimento ai componenti straordinari e trovare soluzione ai conseguenti problemi.
Gli altri princìpi contabili
Il principio contabile Oic 29 si occupa di cambiamenti di princìpi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. L’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico comporta che cambiamenti di princìpi contabili e correzioni di errori rilevanti siano imputati direttamente nel patrimonio netto. Ciò evita di “inquinare” il conto economico con l’iscrizione di componenti estranei alla normale gestione dell’impresa perché derivanti o dal cambio di scelte contabili o dalla correzione di errori verificatisi in esercizi precedenti.
L’Oic 29 ribadisce che i cambiamenti di princìpi contabili sono ammessi solo se richiesti da nuove disposizioni legislative o da nuovi princìpi contabili (cambiamenti obbligatori) oppure se adottati per una migliore rappresentazione in bilancio di fatti o operazioni (cambiamenti volontari). I cambiamenti obbligatori sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi princìpi contabili: in assenza di specifiche disposizioni transitorie, sono contabilizzati, come previsto dall’Oic 29, con imputazione nel patrimonio netto.
A tale proposito, il principio contabile prevede la rilevazione della rettifica negli utili portati a nuovo o, se più appropriato, in altra componente del patrimonio netto dell’esercizio in cui avviene il cambiamento di principio.
Nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte, l’Oic precisa che la Commissione Ue nell’ambito dei workshop organizzati nel 2013 e 2014 per il recepimento della direttiva 34/13, ha chiarito che tale modalità di contabilizzazione, contenuta nel principio internazionale Ias 8, è compatibile con la direttiva. Francia, Gran Bretagna e Spagna sono già allineate in questo senso.
Gli effetti dei cambiamenti, ai fini comparativi, sono determinati retroattivamente, a meno che, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, questo risulti eccessivamente oneroso: per esempio, se il cambiamento avviene nell’esercizio 2016, deve essere evidenziato l’effetto anche nel confronto con il bilancio 2015.
Anche l’Oic 20 («Titoli di debito»), prende atto dell’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico e prevede che utili e perdite da negoziazione di titoli siano rilevanti sempre nell’area finanziaria del conto economico. Medesima previsione è contenuta nell’Oic 21, riferito alla cessione di partecipazioni.
Ancora, il principio contabile Oic 25 («Imposte sul reddito») tiene conto dell’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico: ciò comporta la rilevazione, nella voce 20 dello stesso, delle imposte relative ad esercizi precedenti con separata evidenza rispetto a quelle dell’esercizio.
Fonte: Il Sole 24 Ore

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