Nell’Adunanza di Sezione del 10 maggio 2018 il Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi – ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni ed una condizione in merito allo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente le modalità ed i criteri per la concessione d’incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Il bonus pubblicità – Il bonus per gli investimenti pubblicitari, in attuazione dell’articolo 57-bis, comma 1, del D.L. 50/2017 (e successiva modifica del D.L n. 148/2017), prevede un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione (previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria), mediante F24, spettante ai soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie di valore superiore ad almeno 1’1% di quelli della stessa natura effettuati nell’anno precedente, su:
- stampa quotidiana e periodica (nazionale e locale), anche on line;
- emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati; per le piccole e medie imprese, le microimprese e le start-up innovative il credito è innalzato al 90 per cento.
C’è da precisare, però, che, in virtù delle modifiche apportate dal comma 3-bis, dell’articolo 4 del D.L. n. 148/2017, le agevolazioni per gli investimenti effettuati nel periodo che va dal 24 giugno fino al 31 dicembre 2017, riguardano gli investimenti pubblicitari incrementali che sono stati effettuati solo sulla stampa (quotidiana e periodica), anche on line.
Le risorse finanziarie messe a disposizione per fruire dell’agevolazione ammontano a:
- 50 milioni di euro per gli investimenti sulla stampa: investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017 e 30 milioni per quelli da effettuare nel 2018;
- 12, 5 milioni di euro per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.
Novità e parere del Consiglio di Stato – Nel parere espresso dal Consiglio di Stato troviamo alcune importanti indicazioni fornite in vista dell’imminente decreto attuativo.
Si legge, infatti, che è stata evidenziata la necessità di precisare ulteriormente il funzionamento del meccanismo di “prenotazione” delle risorse previsto dall’articolo 5 del decreto, al fine di evitare una “erronea ripartizione delle risorse precedentemente accantonate a favore di soggetti che non hanno effettuato gli investimenti che si erano impegnati a porre in essere, con pregiudizio degli altri soggetti interessati alla ripartizione”. A tal proposito, deve rilevarsi che l’Amministrazione ha proceduto ad una complessiva modifica del suddetto articolo 5, comma 3, volta ad evidenziare come il calcolo delle risorse destinate all’agevolazione de qua debba essere effettuato a consuntivo, valutando la reale consistenza degli investimenti realizzati dai soggetti richiedenti.
Relativamente, invece, alla condizione concernente le modalità di calcolo dell’agevolazione, l’Amministrazione ha evidenziato di non poter accogliere tale rilievo posto dal Consiglio di Stato.
La Sezione, pur prendendo atto delle motivazioni espresse dall’Amministrazione in proposito, ha comunque posto in evidenza che, ciò che difetta, è proprio il presupposto dell’investimento “incrementale”, posto ineludibilmente dalla norma primaria alla base della concessione del beneficio fiscale in compensazione di cui si discute.
Occorre, infatti, a giudizio del Consiglio di Stato, rilevare che, il meccanismo previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto – nella parte in cui dispone che, per le imprese che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale è richiesto il beneficio o che nell’anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari, “è considerato incrementale l’intero importo” delle spese sostenute per attività pubblicitarie sui mezzi d’informazione oggetto del decreto – vista l’entità del beneficio (“intero importo” speso per l’acquisizione di spazi pubblicitari in luogo della percentuale, a seconda dei casi 75% o 90%, del mero valore incrementale degli investimenti effettuati), potrebbe risultare discriminatoria a danno proprio dei soggetti che, viceversa, abbiano effettuato degli investimenti pubblicitari nell’anno precedente, i quali, rischierebbero di subire gli effetti della cospicua diminuzione delle risorse disponibili per l’agevolazione a fronte del beneficio concesso a soggetti immediatamente non ricompresi tra i beneficiari individuati dalla disposizione primaria di riferimento.
Nel parere si legge ancora che, “al fine di evitare l’effetto ‘disincentivante’ che potrebbe derivare – secondo quanto paventato dall’Amministrazione proponente – dalla soppressione dell’articolo 3, comma 3, del decreto, permane comunque in capo alla medesima Amministrazione la possibilità di ricorrere ad altri meccanismi incentivanti e ad altre modalità agevolative previsti dalla normativa di settore attualmente vigente, a partire dalle start-up innovative e dai piccoli e medi operatori economici”.
Inoltre, l’Amministrazione – in ossequio a quanto evidenziato al punto n. 4 dalla Sezione – ha proceduto a specificare, nella nuova stesura dell’articolo 2, comma 4, dello schema, che la possibilità di aumentare fino al 90% il credito d’imposta per le start-up innovative e le micro, piccole e medie imprese, resterà sospesa fino alla conclusione, con esito positivo, della procedura di notifica del presente atto normativo alla Commissione Europea, precisando, inoltre, che in pendenza di tale procedura, il credito d’imposta sarà comunque concesso nella misura ordinaria (75 per cento).
Dal parere si apprende, altresì, che l’amministrazione ha accolto la proposta di modifica relativa all’articolo 2, comma 1, del decreto, specificando come l’incremento previsto dalla legge per accedere al beneficio, si riferisce, nel caso d’investimenti effettuati su entrambi i canali d’informazione (stampa ed emittenti televisive), al complesso delle spese pubblicitarie effettuate su tali canali.
Infine, è opportuno anche sottolineare che, rispetto alla precedente bozza, il decreto, non contemplerà più il ricorso al meccanismo della “white list” qualora il credito d’imposta sia superiore alla soglia di 150.000,00 euro.
Fonte: Fiscalfocus