BONUS PUBBLICITÀ, AMMISSIONE E LIMITI ALLA FRUIZIONE DEL BENEFICIO

È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 170 del 24-07-2018) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (del 16 maggio 2018, n. 90) riguardante il cosiddetto “bonus pubblicità”.

Detto bonus, riguardante gli investimenti pubblicitari, in attuazione dell’articolo 57-bis, comma 1, del D.L. 50/2017 (e successiva modifica del D.L n. 148/2017), convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha previsto un’agevolazione di natura fiscale, nella forma di un credito d’imposta.

La norma, infatti, ha istituito un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali (con incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente) effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, da presentare esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.

Soggetti beneficiari – I soggetti suddetti possono beneficiare del credito d’imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1 per cento l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.

È opportuno precisare che, nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d’imposta, è calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, previa verifica della condizione che l’investimento nel suo complesso superi quello dell’anno precedente di un importo pari ad almeno l’uno per cento.

Domanda d’ammissione al beneficio – Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano un’apposita comunicazione telematica con le modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La comunicazione, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà contenere:

  • i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);
  • il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno. Ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologie di media;
  • la misura percentuale e l’ammontare complessivo dell’incremento dell’investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con il raffronto con l’anno precedente con distinta evidenza per ciascun dei due fondi richiamati all’articolo 4, comma 1;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;

Liquidazione e limiti del credito d’imposta – Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito d’imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.

L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Per l’anno 2018, le risorse finanziarie messe a disposizione per fruire dell’agevolazione ammontano a:

  • 50 milioni di euro per gli investimenti sulla stampa: investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017 (l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, anche on-line) e 30 milioni per quelli da effettuare nel 2018;
  • 12, 5 milioni di euro per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radiotelevisive.

Nel caso si debba ricorrere alla ripartizione percentuale, scattano anche due limiti (tetti) individuali: nessun contributo può in questo caso superare il 5 per cento del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali, ed il 2 per cento delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali.

Per l’anno 2018, i due tetti quotano rispettivamente 1.500.000 euro per gli investimenti sulla stampa e 250.000 euro per quelli sulle emittenti radiofoniche e televisive.

Si ricorda, altresì, che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa (comprendente quella on-line) e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che, gli stessi stanziamenti delle risorse, sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media.

Ciò significa – come si apprende dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria – che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciuti due diversi crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari, ma sempre a condizione che l’investimento complessivo superi almeno dell’1 per cento quello effettuato nell’anno precedente.

Controlli e cause di revoca – L’articolo 6 del decreto prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla legge per beneficiare dell’agevolazione.

Il credito d’imposta è revocato nel caso che venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d’imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso.

Qualora l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza accertino, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, le stesse provvedono a darne comunicazione in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della revoca.

Disposizioni transitorie – Nel Decreto in commento, viene precisato, infine, che, per l’anno 2018, la comunicazione telematica è presentata a decorrere dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto in commento e l’adozione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 3, è effettuata entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Fonte: Fiscal Focus