BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI: SI ATTENDE IL DECRETO ATTUATIVO

Il bonus per gli investimenti pubblicitari previsto originariamente nell’articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017, è ancora in attesa del decreto attuativo che doveva essere pubblicato entro il 22 ottobre 2017 ma che, ad oggi, non è ancora stato reso noto.

Nel periodo intercorrente tra la conversione della Legge sopra citata ed il decreto attuativo, di fatto non ancora pubblicato, è intervenuto il D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, in corso di conversione, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili” che, all’articolo 4, disciplinando gli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo, ha apportato alcune modifiche alla normativa relativa al credito d’imposta riguardante gli incentivi fiscali sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali già previsti nel D.L. n. 50/2017, anticipandone, in parte, gli effetti.

Le modifiche del D.L. n. 148/2017 – Le modifiche apportate dal D.L. n. 148/2017, presenti nell’articolo 4, riguardano, innanzitutto, il comma 3 dell’articolo 57-bis e, precisamente, il primo, secondo e terzo periodo. I citati periodi sono stati sostituiti dai seguenti: «Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l’anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della Legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle Entrate – fondi di bilancio” per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della Legge 26 ottobre 2016, n. 198».

Si ricorda che, il credito d’imposta, così come previsto nella disciplina originaria, spetta:

  • nella misura del 75% del valore incrementale per imprese e lavoratori autonomi;
  • nella misura del 90% del valore incrementale per le piccole e medie imprese, le microimprese e le start up innovative.

Con l’inserimento del comma 3-bis dell’articolo 4 sopra citato, inoltre, si dispone che «ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello stanziamento relativo all’annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1 per cento l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016».

In virtù di tali modifiche, quindi, anche per gli investimenti pubblicitari sulle testate on line, oltre che sulla stampa quotidiana e periodica, effettuati già a partire dal 24 giugno 2017 (ovvero la data dell’entrata in vigore della legge di conversione) al 31 dicembre 2017, si potrà usufruire del sopra citato credito d’imposta.

Inoltre, dette modifiche, forniscono le coperture finanziarie del beneficio relativamente agli anni 2017 e 2018 e, anche in ragione di ciò, si attendeva il decreto attuativo in modo tale da fornire ulteriori chiarimenti, sia per consentire alle imprese di poter pianificare al meglio gli investimenti pubblicitari da effettuare e sia perché, l’agevolazione prevista, dovrà comunque essere compatibile con la normativa degli aiuti di Stato contemplata dall’UE.

In virtù del comma 3-bis sopra menzionato, si chiarisce, quindi, che gli investimenti pubblicitari riguardano anche la stampa on line, e non solo quelli che già erano specificamente indicati nel D.L. n. 50/2017.

Dalle modifiche apportate dal comma 3-bis, però, si evince che, le agevolazioni per gli investimenti effettuati nel periodo che va dal 24 giugno 2017 fino al 31 dicembre 2017, non riguarderebbero gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in quanto, il suddetto comma specifica che «…dello stanziamento relativo all’annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line…»

Ciò, significherebbe che, per investimenti su emittenti televisive e radiofoniche locali, i benefici si attiverebbero dal prossimo anno.

Il credito d’imposta – L’attribuzione del credito d’imposta in esame, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dal punto di vista della contabilità, va evidenziato che, i costi di pubblicità, dopo le modifiche in materia di bilancio intervenute con il D. Lgs. n. 139/2015, vanno allocate nella voce B7 (costi per servizi del conto economico), essendo oramai considerati costi da spesare nell’esercizio di sostenimento.

Tuttavia, l’Oic 24, rubricato “Beni immateriali”, suggerisce che, le spese di pubblicità che hanno le caratteristiche per essere capitalizzate tra i costi d’impianto e di ampliamento, possono essere ammortizzate se ne ricorrono le condizioni.

Con riguardo al credito d’imposta in esame, è considerato un contributo e, come tale, da imputare alla voce A5 (altri ricavi e proventi del conto economico).

Nel momento in cui, le spese di pubblicità vengono fatte rientrare tra i costi d’impianto e di ampliamento e, quindi, capitalizzate, il credito d’imposta dovrà essere portato in riduzione delle spese di pubblicità capitalizzate.

A titolo di esempio, a fronte di spese di pubblicità sostenute per euro 1.000, e un bonus pubblicità di euro 800, il contribuente potrà ripartire in più esercizi l’importo di euro 200.

 

Fonte: Fiscalfocus

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