BONUS DIGITALIZZAZIONE ESERCIZI RICETTIVI: ISTANZE ENTRO IL 28.02

Gli esercizi ricettivi che hanno sostenuto nel 2016 spese per interventi di digitalizzazione, per fruire in Unico 2017 dell’apposito bonus previsto a loro favore, dovranno inviare al Mibact istanza a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 22 febbraio 2017 alle ore 12:00 di martedì 28 febbraio 2017, previa registrazione al portale del Ministero e compilazione delle istanze entro le ore 12:00 di martedì 21 febbraio 2017.

Si tratta del credito d’imposta previsto dal Decreto cultura e turismo (art. 9, D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014) a favore degli “esercizi ricettivi” che investano nella digitalizzazione della struttura. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute, da ripartire in 3 quote annuali e fino ad un bonus massimo di € 12.500.

Le modalità attuative del credito d’imposta erano state definite dal Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 12.02.2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 68 del 23.03.2015.

Il bonus non spetta solo agli esercizi ricettivi (singoli o aggregati), ma anche alle agenzie di viaggio e tour operators specializzati nel turismo “incoming”.

Gli investimenti agevolabili riguardano:
·                     sviluppo di impianti wifi a disposizione dei clienti;
·                     siti web ottimizzati per il sistema mobile;
·                     programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali;
·                     spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
·                     servizi di consulenza per la comunicazione ed il marketing digitale;
·                     strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
·                     servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente a tali fini.

L’istanza per ottenere il bonus va inviata esclusivamente per via telematica al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo(Mibact) secondo le modalità attuative stabilite dal Decreto 12.02.2015.

In particolare, per l’accesso al bonus, è necessario presentare un’apposita domanda al Mibact attraverso il Portale https://procedimenti.beniculturali.gov.it e qui occorre seguire poi due fasi:
·                     una prima fase preparatoria, in cui il legale rappresentante dell’impresa deve registrarsi al Portale e compilare la domanda(terminata tale fase, non è più possibile compilare le istanze): dalle ore 10:00 del 06.02.2017 alle ore 12:00 del 21.02.2017;
·                     una fase conclusiva o “click day”, in cui, per il perfezionamento della procedura, occorre procedere all’invio dell’istanza insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute: dalle ore 10:00 del 22.02.2017 alle ore 12:00 del 28.02.2017.

La domanda per il bonus digitalizzazione esercizi ricettivi deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e deve contenere le seguente informazioni:
·                     il tipo di interventi, il costo dei singoli interventi ed il costo complessivo;
·                     l’attestazione di effettività delle spese sostenute;
·                     il credito d’imposta spettante.

La domanda deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dai seguenti documenti:
·                     la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti;
·                     la dichiarazione dell’imprenditore che elenchi i lavori effettuati;
·                     l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle relative spese.

Un volta ricevute le istanze, il Mibact assegnerà le risorse secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino al relativo esaurimento.

Il credito d’imposta, che come detto è pari al 30% delle spese sostenute fino ad un bonus massimo di € 12.500, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate come previsto dal Provvedimento del 14.10.2015, pena lo scarto dell’operazione, utilizzando il codice tributo “6855” istituito dalla Risoluzione n. 85/E/2015.
Fonte: Fiscalfocus

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