Premessa – Il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive (c.d. bonus alberghi di cui all’articolo 10 del DL 83/2014) e la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (c.d. super ammortamento di cui all’articolo 1, commi da 91 a 94, legge 208/2015), sono tra loro cumulabili e non alternativi benché possano riguardare gli stessi investimenti. A precisare quanto anzidetto è stata l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 118/E/2017, la cui emanazione si è resa necessaria per via dei dubbi interpretativi sorti in merito al dettato normativo di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto Interministeriale 7 maggio 2015 (riguardante il bonus alberghi) dove espressamente si legge che quest’ultimo “è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale”.
Il confronto – Prima di esporre l’orientamento dato dall’Amministrazione Finanziaria nel predetto documento di prassi, è opportuno ricordare in cosa consistono i due benefici fiscali in questione. Il super ammortamento si concretizza nell’applicazione dei coefficienti di ammortamento previsti dal DM 31/12/88 non più sul costo di acquisto del bene bensì su quest’ultimo maggiorato del 40%, il che significa un maggior costo deducibile ai fini fiscali e conseguente risparmio d’imposta. Esso è stato inizialmente previsto con il comma 91 Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) solo con riferimento ai costi sostenuti nel periodo 15/10/2016 – 31/12/2016 per beni strumentali nuovi. Tuttavia, il legislatore, con la Legge di Stabilità 2017 ha stabilito che le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 91, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del TUIR, effettuati entro il 31 dicembre 2017.
Il bonus alberghi è stato previsto, invece, dall’art. 10 del DL 83/2014, a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, e consiste in un credito d’imposta pari al 30% delle spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell’efficienza energetica nonché per l’acquisto di mobili e componenti di arredo, sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Anche per tale beneficio, con la Legge di Stabilità 2017 il legislatore è intervenuto estendendolo anche alle spese sostenute nel 2017 e 2018, incrementandone la misura al 65% e includendo tra i soggetti beneficiari anche gli agriturismi. Per accedere all’agevolazione è necessario presentare domanda al MIBACT (Ministero dei Beni e della attività culturali e del turismo) nel periodo 1/1 – 28/02 dell’anno successivo a quello di effettuazione della spesa (il credito riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 e va riportato in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è stato riconosciuto).
La NON alternatività – Secondo l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione citata in premessa, le due agevolazioni fiscali non sono tra loro alternative ma cumulabili, e ciò, in quanto trattasi di due benefici fiscali aventi finalità e presupposti differenti.
In particolare, secondo l’Amministrazione Finanziaria, il super ammortamento “costituisce uno degli strumenti da ultimo adottati dal Governo al fine di incentivare gli investimenti diretti al rinnovo del parco beni strumentali, sostenendo, in tal modo, il processo di trasformazione delle imprese italiane sul fronte dell’efficienza dei processi, della riduzione dei costi e del miglioramento della produttività, anche nell’ottica di un posizionamento strategico e maggiormente competitivo a livello internazionale. Inoltre, tale misura agevolativa, sostanziandosi in una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto in relazione agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, valevole esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi, si differenzia profondamente dall’incentivo di cui all’articolo 10 del Decreto-Legge 31 maggio 2014, n. 83, che costituisce, invece, un contributo pubblico concesso nella forma di credito d’imposta, utilizzabile ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, al fine della riduzione dei versamenti relativi a debiti fiscali e previdenziali”.
Pertanto, conclude l’Agenzia delle Entrate, si perseguono finalità del tutto diverse e tali da non poter ritenere le due agevolazioni alternative tra loro, sebbene le spese ammissibili alle stesse possano incidentalmente coincidere.
Fonte: Fiscalfocus