BOLLETTE: DIVENTA OBBLIGATORIA LA DATA DI SPEDIZIONE SULLE FATTURE

I disservizi postali che frequentemente hanno comportato ritardi nel recapitare le bollette, con

conseguente addebito di mora agli utenti, presto saranno contenuti da un nuovo regolamento

che si appresta ad essere emanato.

Difatti, con delibera n. 398/18/CONS, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)

ha sottoposto a pubblica consultazione il documento relativo alla “definizione delle modalità

tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della

data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pub b lica

utilità, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 27 dicemb re 2017, n 205” (Legge di Bilancio

2018).

La norma da ultimo citata dispone, infatti, che entro 60 gg dall’entrata in vigore della legge di

bilancio, l’Autorità assicuri, sentito il Ministero della Giustizia, con proprio regolamento, la

certezza della data di spedizione all’utenza delle bollette/fatture da parte dei gestori dei servizi

di pubblica utilità (energia, comunicazione elettronica, acqua, gas) al fine di poter individuare le

responsabilità proprio nei casi di mancati pagamenti e/o di pagamenti in ritardo, nell’ottica di

una concreta ed efficace tutela dell’utenza. Tale disposizione trova, peraltro, la sua ragion

d’essere nelle legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha definitivamente liberalizzato l’ultimo

segmento del mercato postale ancora in regime di monopolio.

Come si legge nel documento allegato all’indicata delibera, l’AGCOM ha accolto con favore

detta prescrizione, evidenziando che sono state numerose, le segnalazioni ad essa pervenute

da parte di utenti e Sindaci che lamentavano ritardi nella consegna della corrispondenza e, in

particolare, proprio delle fatture/bollette da parte degli operatori postali, con evidenti

conseguenze negative per i cittadini: interessi di mora per ritardato pagamento fino all’

interruzione del servizio per mancato pagamento. La stessa Agenzia ha segnalato come, negli

ultimi mesi, si sono verificati numerosi casi di dispersione/distruzione di invii postali affidati al

fornitore del servizio universale e ad altri operatori postali, a seguito dei quali la medesima ha

avviato procedimenti sanzionatori, provvedendo, altresì, ad informare anche le altre Autorità di

settore (energia, banche, assicurazioni, trasporti), per tutelare i consumatori interessati da tali

situazioni e, conseguentemente limitare i possibili disagi derivantine.

L’elaborazione del documento sottoposto a consultazione è stato il frutto del Tavolo Tecnico

istituito dall’Agenzia con gli Operatori postali e della successiva audizione con le Associazioni

di consumatori.

Nel corso del tavolo tecnico le soluzioni prospettate sono state tre:

1. La prima, avrebbe previsto la stampa all’interno della fattura, a cura del consolidatore,

della data di consegna della stessa allo “SDI (Sistema di Interscambio)”, tenuto conto

di quanto previsto dalla legge di bilancio 2018;

2. La seconda, avrebbe previsto l’inserimento a cura del consolidatore di una indicazione

all’interno del contenuto della fattura quale: ”spedita entro il xx/xx/xxx”, con successiva

previsa definizione della data da inserire, coincidente con la data di ricezione del flusso

inviato dall’utility o della data di stampa a cui aggiungere l’indicazione del numero di

giorni coincidente con i tempi – così come definiti contrattualmente con le utilities – entro

i quali le bollette devono essere consegnate dal consolidatore per l’accettazione all’

operatore postale;

3. La terza, avrebbe previsto l’obbligo per l’operatore postale di apporre la data di

spedizione (accettazione/ingresso nella rete dell’operatore postale, con la indicazione

“spedita il xx/xx/xxx”) sulla busta contenente la bolletta/fattura, nel momento in cui

l’operatore riceve/accetta materialmente la corrispondenza da inviare al recapito.

Poste Italiane si era espressa a favore della prima soluzione, caldeggiando altresì l’ipotesi che

gli operatori dei vari servizi di utenza inviassero le fatture unicamente in formato digitale. In tal

modo sarebbe stata lasciata all’Agenzia delle Entrate la responsabilità di mettere le fatture a

disposizione del consumatore finale.

Le Associazioni dei Consumatori si erano espresse, invece, a favore della terza soluzione,

respinta da Poste Italiane perché ritenuta troppo onerosa e dispendiosa. Secondo

quest’ultima, infatti, l’apposizione della data di spedizione sulla busta farebbe sì che la

spedizione giunga al destinatario con tempi più lunghi – almeno 1-2 giorni – rispetto alla

situazione attuale, e, dunque, ancora più a ridosso della scadenza, peggiorando il livello di

tutela dei destinatari. Inoltre vi sarebbero aggravi di costo derivanti dalla revisione dei processi,

che, comportando una minor competitività dei servizi di recapito acquistata dai mittenti, si

tradurrebbe senza dubbio in maggiori costi per l’utenza destinataria delle comunicazioni (si

pensi al contributo relativo alle spese di spedizione già oggi applicato da tutti i mittenti/gestori

di servizi di pubblica utilità ai destinatari).

L’AGCOM, a sua volta, tenuto conto di quanto emerso dal tavolo tecnico e dall’audizione, ha

espresso il proprio parere, ed ha ritenuto inadeguata la prima soluzione a causa dei limiti

derivanti dalla stessa legge di bilancio. Difatti – ha rilevato – l’emissione delle bollette in

formato digitale, attraverso il sito delle Entrate è ammissibile unicamente per le utenze con

partita Iva e non per le famiglie, che hanno invece diritto alla garanzia del formato cartaceo.

Parimenti ha ritenuto inadeguata la seconda soluzione, il cui limite evidente riguarda la

genericità dell’indicazione: “spedita entro il xx/xx/xxxx” e non “spedita il xx/xx/xxxx” e, dunque,

difetterebbe di certezza.

Ha, quindi, ritenuto preferibile la terza soluzione, perché più coerente con il dettato della norma

della legge di bilancio, sebbene possa comportare un aggravio in termini di investimenti e

costi operativi per gli operatori postali. E’, difatti, l’unica che fornisce la certezza della data di

spedizione, consentendo quindi all’utente finale di individuare più facilmente le responsabilità

di eventuali ritardi nel recapito delle bollette.

L’AGCOM ha comunque richiesto agli operatori di fornire, per ciascuna delle tre soluzioni

prospettate, una stima dei costi derivanti dalla revisione dei processi produttivi, in modo da

consentire una misurazione quantitativa degli effetti della regolamentazione.

Ha inoltre previsto un periodo transitorio di 6 mesi dalla pubblicazione della delibera finale per

consentire agli operatori postali di adeguare i propri sistemi produttivi al fine di procedere alla

stampa della data di spedizione sulle buste che contengono le fatture.

La pubblica consultazione del documento appena illustrato – prevista per una durata di 60

giorni a partire dalla pubblicazione sul sito web dell’AGCOM della citata delibera n.

398/18/CONS (e, cioè, dal 7 agosto 2018) – consentirà di acquisire commenti, elementi di

informazione, documentazione ed ogni altro contributo utile.

Gli interessati dovranno far pervenire le proprie osservazioni, recanti la dicitura “Consultazione

pubblica sul Regolamento di attuazione dell’art.1 comma 9 della Legge 27 dicembre 2017, N.

205 (Legge di Bilancio 2018”), nonché l’indicazione della denominazione del soggetto

rispondente, a mezzo PEC da inviare all’indirizzo agcom@cert.agcom.it oppure tramite

raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, da inviare all’indirizzo:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Direzione Servizi Postali – Ufficio Vigilanza e

Tutela dei Consumatori -Via Isonzo 21/b – 00198 – Roma – All’attenzione del responsabile del

procedimento, ing. Alessandra Basili.

Le stesse osservazioni dovranno inoltre essere inviate in formato elettronico word all’indirizzo

e-mail: a.basili@agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente,

seguita dalla dicitura sopra riportata. La trasmissione al predetto indirizzo mail, salvo l’invio

tramite PEC, non è sostitutiva dell’invio del documento cartaceo.

Una volta completata questa fase, sarà infine compito del Ministero dello Sviluppo Economico

adottare e rendere operativo il relativo regolamento.

Fonte: Fiscal Focus