Avvisi bonari non rientrano nella sospensione

Domanda – Vorrei avere un chiarimento: i pagamenti a fine mese di rateazioni trimestrali derivanti da avvisi bonari concessi dall’Agenzia Entrate devono essere effettuati? O rientrano, invece, tra gli adempimenti/versamenti sospesi dal DL Cura Italia?

Risposta – Come è ben noto, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli fiscali sulle dichiarazioni fiscali, a cui segue, in caso di un eventuale riscontro di difformità, l’invio delle c.d. comunicazioni degli esiti, meglio conosciuti come avvisi bonari. L’invio degli avvisi bonari anticipa l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dal contribuente permettendo a quest’ultimo, salvo comunicazioni di rettifica, di evitare l’intervento dell’Agente della Riscossione mediante il pagamento delle somme indicate negli stessi avvisi entro precisi termini beneficiando di un abbattimento delle sanzioni ordinarie collegate all’omesso o al carente versamento del quantum debitorio risultante dalle dichiarazione.

L’articolo 68 del DL Cura Italia n.18/2020 prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

La disposizione precisa, inoltre, che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.

Viene prevista anche l’applicabilità delle disposizioni dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che regola la sospensione dei termini per eventi eccezionali. In seguito alla pubblicazione del DL Cura Italia, è quasi completamente assodato che, pur se comprese nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, gli avvisi bonari e le relative rate in scadenza non rientrano nella sospensione dei versamenti.

Infatti, l’articolo 68 del DL fa esplicito riferimento alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione. Come già anticipato in premessa, l’avviso bonario è un invito “a pagare” dell’Agenzia delle Entrate che precede l’affidamento delle somme in questione agli agenti della riscossione.

Pertanto, dovrà provvedere al pagamento delle rate in scadenza. Anche se, considerate le pesanti limitazioni agli spostamenti e prescrizioni per evitare la diffusione del contagio, dubito che i contribuenti destinatari di avvisi bonari in questi giorni possano ottenere i dovuti chiarimenti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, osservato anche che gli uffici sono chiusi al pubblico. Il Codacons ha esplicitamente richiesto la sospensione di avvisi bonari e delle cartelle rateizzate; si attendo riscontri dall’Amministrazione Finanziaria.

Fonte: Fiscal Focus