L’art. 7 del DL 73/2022 estende la validità dell’attestazione relativa ai contratti di locazione “concordati”, di modo che essa potrà valere, a determinate condizioni, anche per più contratti aventi ad oggetto il medesimo immobile.
13.1 Attestazione di conformità del contratto all’accordo
I contratti a canone concordato (contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato “3+2” di cui all’art. 2 co. 3 della L. 431/98; contratti di locazione transitori e contratti di locazione per studenti universitari, stipulati ai sensi dell’art. 5 co. 1, 2 e 3 della medesima L. 431/98) possono godere, in presenza delle condizioni richieste dalle diverse norme agevolative, di alcune agevolazioni fiscali consistenti, tra il resto:
- nell’aliquota del 10% della cedolare secca;
- nella riduzione della base imponibile IRPEF del 30%;
- nell’individuazione della base imponibile dell’imposta di registro nel 70% del canone;
- nella riduzione del 25% dell’aliquota IMU deliberata dal Comune.
A seguito dell’entrata in vigore del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato è necessario, alternativamente:
- che il contratto di locazione sia stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
- che i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori siano corredati da un’attestazione, rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale.
13.2 Validità dell’attestazione
Fino ad ora, l’attestazione aveva validità per il singolo contratto per il quale era stata richiesta.
Per effetto della modifica apportata dall’art. 7 del DL 73/2022, invece, la stessa attestazione “può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce”.
Pertanto, la medesima attestazione dovrebbe valere anche per più contratti stipulati per il medesimo immobile, purché non siano variate le condizioni dell’immobile, né l’Accordo territoriale.
Fonte Eutekne