Attestazione dei contratti a canone concordato

L’art. 7 del DL 73/2022 estende la validità dell’attestazione relativa ai contratti di locazione “con­cordati”, di modo che essa potrà valere, a determinate condizioni, anche per più contratti aventi ad oggetto il medesimo immobile.

13.1 Attestazione di conformità del contratto all’accordo

I contratti a canone concordato (contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato “3+2” di cui all’art. 2 co. 3 della L. 431/98; contratti di locazione transitori e contratti di locazione per studenti universitari, stipulati ai sensi dell’art. 5 co. 1, 2 e 3 della medesima L. 431/98) possono godere, in presenza delle condizioni richieste dalle diverse norme agevolative, di alcune agevolazioni fiscali consistenti, tra il resto:

  • nell’aliquota del 10% della cedolare secca;
  • nella riduzione della base imponibile IRPEF del 30%;
  • nell’individuazione della base imponibile dell’imposta di registro nel 70% del canone;
  • nella riduzione del 25% dell’aliquota IMU deliberata dal Comune.

A seguito dell’entrata in vigore del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato è necessario, alternativamente:

  • che il contratto di locazione sia stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
  • che i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei con­duttori siano corredati da un’attestazione, rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie del­l’ac­cordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale.

13.2 Validità dell’attestazione

Fino ad ora, l’attestazione aveva validità per il singolo contratto per il quale era stata richiesta.

Per effetto della modifica apportata dall’art. 7 del DL 73/2022, invece, la stessa attestazione “può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce”.

Pertanto, la medesima attestazione dovrebbe valere anche per più contratti stipulati per il mede­simo immobile, purché non siano variate le condizioni dell’immobile, né l’Accordo territoriale.

Fonte Eutekne