ASSOCIAZIONI SPORTIVE – PIU’ PESO ALLA SOSTANZA

Minore attenzione alle formalità, più rispetto per la sostanza. Sono le indicazioni fornite

dall’agenzia delle Entrate con la circolare 18/E , che si occupa di associazioni e società

sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

Il comportamento concludente salva le agevolazioni, se le società hanno dimenticato di

comunicare l’opzione per il regime speciale, di cui alla legge 398/1991. La

«dimenticanza» può essere punita con una sanzione variabile da 250 a 2mila euro. La

stessa sanzione è applicabile in caso di violazione dell’obbligo di tracciabilità dei

pagamenti e dei versamenti di importo pari o superiore a mille euro, senza che ciò

comporti la decadenza.

Possono optare per il regime agevolato le associazioni e le società sportive dilettantistiche

senza scopo di lucro che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito

proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400mila euro.

L’opzione deve essere comunicata alla Siae, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale

si intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall’inizio dell’anno, e all’agenzia

delle Entrate. L’opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è

vincolante per un quinquennio.

È stabilito che «l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi

contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di

tenuta delle scritture contabili» e che «la validità dell’opzione e della relativa revoca è

subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o

dell’attività». In presenza di comportamento concludente, la mancata presentazione della

comunicazione non comporta decadenza dal regime agevolativo, non avendo la

comunicazione natura «costitutiva». La mancata comunicazione può essere punita con una

sanzione da 250 a 2mila euro.

È disposto che i pagamenti a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche che

hanno optato per il regime fiscale agevolato, e i versamenti da queste effettuati sono

eseguiti, se di importo pari o superiore a mille euro, tramite conti correnti bancari o postali

a loro intestati, o secondo altre modalità «tracciabili». Al riguardo, dal 1° gennaio 2016 la

violazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti, se di importo pari o

superiore a mille euro, non comporta più la decadenza dal regime agevolativo, ma soltanto

l’applicazione della sanzione da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2mila euro. La

norma, in vigore dal 2016, vale anche per le violazioni commesse nel passato. Vale cioè il

principio del «favor rei».

Fonte: Il Sole 24 Ore