L’art. 2 della L. 46/2021 istituisce dal 2022 l’assegno unico e universale per figli a carico, dettandone i principi generali e rinviando a DLgs. attuativi la definizione della relativa disciplina. Secondo il DLgs. attuativo 29.12.2021 n. 230, l’assegno:
- potrà essere richiesto dall’1.1.2022, ma il pagamento avverrà a partire dall’1.3.2022;
- spetterà su base mensile per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, sulla base della condizione economica del nucleo familiare in base all’indicatore ISEE.
La domanda dovrà essere presentata all’INPS, secondo modalità che saranno rese note dallo stesso Istituto di previdenza.
NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO E REQUISITI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
L’accesso alla misura è assicurato a tutti i nuclei familiari per ogni figlio a carico, secondo criteri di universalità e progressività.
Ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. in esame, l’assegno è riconosciuto:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Inoltre, occorre che il soggetto richiedente sia in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.
IMPORTO E MAGGIORAZIONI
L’importo mensile dell’assegno in esame viene definito con precisione dal DLgs. attuativo e nella relativa Tabella n. 1 allegata.
L’art. 4 co. 1 del DLgs. attuativo dispone il riconoscimento di un importo pari a 175,00 euro mensili per ciascun figlio minorenne:
- in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro;
- ridotto gradualmente secondo gli importi specificati nella Tabella n. 1 allegata allo schema di DLgs. in esame, fino a raggiungere un valore pari a 50,00 euro in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l’importo dell’assegno resta costante.
L’art. 4 co. 2 del DLgs. attuativo dispone che per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età l’importo spettante sia pari a 85,00 euro mensili e venga riconosciuto:
- in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro;
- con una riduzione graduale secondo gli importi specificati nella Tabella n. 1 allegata al DLgs. attuativo, fino a raggiungere un valore pari a 25,00 euro in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l’importo dell’assegno resta costante.
L’art. 2 della L. 46/2021 e il DLgs. attuativo dispongono le seguenti ipotesi di maggiorazione:
- in caso di figli successivi al secondo;
- qualora l’assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni;
- con un’aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità;
- una maggiorazione pari a 30,00 euro mensili (riducibili in base all’ISEE, fino ad annullarsi) per ciascun figlio minore nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro (art. 4 co. 8 e 10 del DLgs. attuativo);
- una maggiorazione forfetaria, dall’anno 2022, per i nuclei familiari con 4 o più figli, pari a 100,00 euro per il nucleo;
- una maggiorazione transitoria per le prime tre annualità per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000,00 euro.
Misure soppresse
Dall’1.1.2022 vengono meno il premio alla nascita, il Fondo di sostegno alla natalità di cui all’art. 1 co. 353 e 348 – 349 della L. 232/2016 e l’assegno di natalità ex art. 1 co. 125 della L.190/2014.
Dall’1.3.2022 verranno meno invece:
- l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della L. 448/98);
- le detrazioni fiscali previste dall’art. 12 co. 1 lett. c) e 1-bis) del TUIR;
- l’assegno per il nucleo familiare (art. 2 del DL 69/88) e gli assegni familiari previsti dal DPR 797/55;
- l’assegno “ponte” introdotto dal DL 79/2021, la cui scadenza inizialmente fissata al 31.12.2021 viene dunque prorogata al 28.2.2021
Fonte: Euroconference