ANTIRICICLAGGIO: SANZIONI AL PROFESSIONISTA FINO AD 1MILIONE DI EURO

Il 29 novembre è stata pubblicata sul sito del Mef la bozza in consultazione del decreto legislativo di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio: una doccia fredda per tutti quei professionisti che aspettavano, finalmente, una rimodulazione delle pesanti sanzioni previste dalla disciplina.

Le sanzioni penali
Iniziamo quindi con il parlare delle sanzioni penali. La Legge di delegazione europea 2015 (Legge 12 agosto
2016, n. 170), entrata in vigore lo scorso 16 settembre, aveva espressamente previsto che le fattispecie incriminatrici in materia antiriciclaggio dovevano essere limitate “alle sole condotte di grave violazione degli ob b lighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa”.
La bozza di decreto legislativo, nel recepire gli indirizzi normativi, ha quindi previsto specifiche sanzioni penali nel caso in cui il professionista:

falsifichi i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura delrapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 euro a 30.000 euro);
acquisisca dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull’operazione ovvero si avvalga di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 euro a 30.000 euro);
violi il divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione dell’operazione sospetta (arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro).

Sono inoltre previste specifiche sanzioni penali per:
il cliente, che, essendo obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisca dati falsi o informazioni non veritiere (reclusione da tre mesi a 1 anno e multa da 1.500 euro a 10.000 euro);
chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizzi, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi (reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro). Alla stessa pena soggiace inoltre chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifichi o alteri carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o  all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possieda, ceda o acquisisca tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
Le sanzioni amministrative: il quadro tracciato dalla Legge di delegazione europea
Più complesso il discorso previsto dalla Legge di delegazione europea 2016 per le sanzioni amministrative. La legge, infatti, aveva chiesto di “graduare l’entità e la tipologia delle sanzioni amministrative tenuto conto:

della natura, di persona fisica o giuridica, del soggetto cui è ascrivib ile la violazione;
del settore di attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa dei soggetti ob b ligati e, in funzione di cio’, delle differenze tra enti creditizi e finanziari e altri soggetti obbligati”.

Tralasciando, per un attimo, le specifiche previsioni in tema di persone giuridiche, le quali estendono l’applicazione della sanzioni anche alle persone fisiche titolari dei poteri di amministrazione, per quel che riguarda i professionisti giova precisare che le nuove norme, nel disegno tracciato dal Legislatore, dovranno comunque prevedere, in caso di violazioni gravi, ripetute e sistematiche, anche un’eventuale sanzione disciplinare.

La bozza di decreto legislativo
La bozza di decreto legislativo in pubblica consultazione prevede l’irrogazione di specifiche sanzioni amministrative in capo ai professionisti chiamati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio, nel caso in cui:

non siano stati acquisiti e verificati i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo,

sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale ovvero
che, al verificarsi di situazioni caratterizzate da un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
non siano state rispettate le procedure di adeguata verifica rafforzata (sanzione amministrativa pecuniaria da
3.000 euro a 80.000 euro);

pur dovendosi astenere dal compimento dell’operazione (in quanto impossibilitati a rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela), abbiano compiuto l’operazione o eseguito la prestazione (sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 80.000 euro).

Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime, è prevista l’applicazione delle sanzioni amministrative appena richiamate in misura triplicata.
Sono inoltre previste specifiche sanzioni amministrative per i professionisti che non effettuano in tutto o in parte la conservazione dei dati (sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 80.000 euro, anche questa soggetta ad un’applicazione triplicata in caso di violazioni plurime o sistematiche).
La sanzione è ancora più “pesante”, poi, per chi non effettua la segnalazione di operazione sospetta o la effettua tardivamente (sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro).
Anche in questo caso è prevista l’applicazione triplicata in caso di violazioni plurime o sistematiche, ed inoltre, nel caso in cui le violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime producano un vantaggio economico, l’importo massimo della sanzione è elevato fino al doppio dell’ammontare del vantaggio medesimo, per un importo comunque non inferiore a 450.000 euro (importo elevato fino ad un massimo di 1.000.000 di euro, se il vantaggio non sia determinato o determinabile).
È tuttavia di precisare che, d’altra parte, in caso di violazioni ritenute di minore gravità, la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Ministero dell’economia e delle finanze, può essere ridotta fino a un terzo.

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