AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE N. 2 (OTTOBRE 2017)

Informare il beneficiario?

Jersey Royal Court, B Trustee Limited v D e E Riguardo il Settlement C [2017] JRC035A.

Non è raro che il disponente di un trust desideri che i beneficiari non ne siano informati e includa corrispondenti disposizioni nell’atto istitutivo del trust. È più raro che, mancando qualsiasi disposizione, sia il trustee a porsi il quesito se informare o meno i beneficiari e a risolverlo in senso negativo.

È accaduto a Jersey con riferimento a un trust dotato di un patrimonio di 75 milioni di sterline, del quale sono beneficiari il figlio e la figlia del disponente, defunto da tempo, e un nipote, figlio della figlia. Il trustee, nel ricorrere alla Corte per mezzo della c.d. Beddoe application, non informa il nipote, sebbene egli abbia da poco compiuto i 18 anni e dunque sia maggiorenne.

La Beddoe application, come è noto, consiste in un ricorso presentato da un trustee con riferimento a un procedimento giudiziario da intraprendere o nel quale egli è stato convenuto; il trustee mira a ottenere una valutazione della Corte circa il comportamento da tenere e, ove la Corte ritenga che sia ragionevole agire o resistere in giudizio, a essere autorizzato a prelevare le somme necessarie dal fondo in trust. Questa è la ragione per la quale usualmente i beneficiari sono chiamati a esprimersi.

Nel caso specifico, la Beddoe application riguarda una controversia con il precedente trustee del trust, che l’attuale trustee ritiene conveniente transigere; la Corte nota che il trustee non ha notificato copia del ricorso al nipote beneficiario e che la mamma di questi (beneficiaria anch’essa) ha concordato con il trustee, il quale ha informato il giovane dell’esistenza del trust, della controversia con il precedente trustee e della convenienza di evitare che essa giunga a sentenza, ma non gli ha chiesto di esprimere la propria opinione. Ovviamente, nota la Corte, il giovane avrebbe potuto esprimere un’opinione diversa da quella della mamma e dello zio (favorevoli alla transazione). Sopra tutto, non gli ha fornito alcun elemento circa la consistenza patrimoniale del trust.

I disponenti sovente legano il conseguimento dei vantaggi economici derivanti dal trust al compimento da parte dei beneficiari di una età successiva ai 18 anni: 21, 25, perfino 30. Sono numerose le ragioni che sostengono questo approccio, per esempio la preoccupazione che il beneficiario non completi la propria formazione professionale qualora venga a sapere che riceverà dal trust quanto basta per vivere di rendita e magari intraprenda strade che condurranno alla dissolutezza. Un trustee può prendere in esame la posizione di un beneficiario rispetto a avvenimenti che toccano il trust in termini analoghi a questi perché, così afferma la Corte, si tratta di considerare quale sia il suo preminente interesse.

Conclude la sentenza che la posizione del trustee, supportata dalla mamma del beneficiario, deve essere rispettata e espressamente approvata.

 

(M.L.)