Domanda – Sono un agente di commercio e svolgo la mia attività da circa due anni in regime semplificato; sto valutando la possibilità di cambiare l’auto che utilizzo quotidianamente per i miei spostamenti di lavoro e mi sono rivolto ad una società di noleggio a lungo termine; ho fatto alcuni preventivi dei costi ai quali potrei andare incontro per cercare di capire meglio anche la convenienza dal punto di vista fiscale in termini di deducibilità dei costi di noleggio che andrò a sostenere; sono a conoscenza che possono essere oggetto di deduzione anche i servizi extra in aggiunta al noleggio puro quale, manutenzione ordinaria, assicurazione bollo, assistenza stradale ecc. Qualora tali costi non siano indicati analiticamente in fattura è comunque ammessa la loro deduzione in aggiunta alla sola quota di noleggio?
Risposta – L’articolo 164 del TUIR disciplina i limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad alcuni tipi di mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.
La Legge di bilancio 2017, Legge n° 232/2016 intervenendo proprio sulla menzionata disposizione normativa, ha incrementato da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro il limite annuo alla deducibilità fiscale dei costi di locazione e di noleggio per le autovetture e gli autocaravan utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio su cui applicare l’80%, ossia la quota deducibile. La disposizione ha sostituito l’ultimo periodo della lettera b), comma 1, articolo 164, TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), estendendo l’ambito del regime di favore riconosciuto agli agenti o rappresentanti di commercio, in relazione al limite massimo di deducibilità per l’acquisto al noleggio a lungo termine di autovetture e autocaravan.
In concreto, è previsto che gli agenti o rappresentanti di commercio possono dedurre dal proprio reddito:
- il costo di acquisizione di autovetture e autocaravan fino a un limite massimo di 25.822,84 euro, soglia del 43% più alta di quella (18.075,99 euro) riconosciuta a coloro che utilizzano la medesima tipologia di bene nell’esercizio di imprese, arti e professioni;
- i costi di locazione e di noleggio fino ad a un limite massimo di 5.164,57 euro, rispetto alla soglia base di 3.615,20(+ 43%) euro previsto in genere per le autovetture non utilizzate esclusivamente come bene strumentale.
Il costo fiscalmente rilevante ai fini della deduzione deve essere ragguagliato al periodo di utilizzazione del bene durante l’anno.
Abbiamo dunque individuato il limite massimo di costi deducibili per i costi di locazione e di noleggio sul quale applicare la percentuale di deduzione dell’80% (20% per gli altri soggetti).
Venendo al suo caso specifico, occorre andare a richiamare quelli che sono i chiarimenti forniti con la circolare 48/98 del Ministero delle finanze in materia di noleggio full service; i contratti di noleggio “full service” sono dei contratti misti nei quali la causa economica prevalente è rappresentata dalla locazione del veicolo rispetto alle ulteriori prestazioni che vengono fornite a seguito della stipula. Tali accordi contrattuali prevedono, infatti, oltre la locazione, la fornitura di una serie di servizi che vengono prestati con riferimento alla gestione del veicolo locato. Pertanto, la corresponsione del canone periodico è comprensiva anche delle prestazioni quali, ad esempio, manutenzione ordinaria, assicurazione, tassa di proprietà, sostituzione dell’autovettura in caso di guasto ecc.
Nel documento citato viene chiarito che il limite, nel caso degli agenti e rappresentanti di commercio, pari all’80% di 5164,57 (così come novellato dalla Legge di bilancio 2017) nelle ipotesi di stipula di contratti di noleggio “full service” debba essere considerato al netto dei costi riferibili alle predette prestazioni accessorie.
Attenzione, però, alla modalità di fatturazione del noleggio puro e dei costi accessori.
In particolare, in tale documento è stato precisato che, nell’ipotesi di noleggio “full service”, dovrà essere specificamente indicata la quota della tariffa di noleggio depurata delle spese per i servizi accessori di cui si fruisce. In mancanza di siffatta specificazione, la tariffa corrisposta dovrà essere considerata unitariamente e rileverà per intero ai fini del raggiungimento del limite posto dal legislatore (80% di 5.164,57).
In termini pratici, qualora le spese accessorie siano analiticamente indicate in fattura, potrà dedurre:
- l’80% sul costo del noleggio puro, considerando il calcolo su un limite massimo di 5.164,57(deduzione massima 4131,66) ragguagliato al periodo di utilizzazione del bene durante l’anno;
- l’80% dei costi accessori senza alcun limite di spesa.
Fonte: Fiscalfocus