ABITAZIONI: CUMULABILE LA DETRAZIONE IVA

Possibile fruire della detrazione IRPEF anche in presenza di altre agevolazioni
Premessa – L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il problema della possibilità di cumulare il nuovo beneficio della detrazione IRPEF del 50% dell’IVA con le detrazioni aventi ad oggetto le spese relative al recupero del patrimonio edilizio. La soluzione prospettata dalla Circolare n. 20/E/2016 è stata positiva, tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha ribadito il principio in base al quale il medesimo onere non può essere considerato in detrazione due volte.
Agevolazione – La Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 56, L. 28 dicembre 2015, n. 208) prevede una nuova detrazione IRPEF, pari al 50 per cento dell’IVA corrisposta relativa agli acquisti, effettuati entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.
Cumulabilità – Il comma 56 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 non contiene una specifica disposizione che vieti il cumulo della detrazione in commento con altre agevolazioni in materia d’IRPEF. In mancanza di un esplicito divieto in tal senso, si deve ritenere possibile che il contribuente che acquisti un’unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione possa beneficiare sia della detrazione del 50 per cento dell’IVA sull’acquisto, sia della detrazione spettante ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, del TUIR.
Due agevolazioni – Restando, tuttavia, fermo il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 20/E/2016 ritiene che la detrazione di cui al citato art. 16-bis, comma 3 del TUIR, non può essere applicata anche all’IVA per la quale il contribuente si sia avvalso della detrazione ex art. 1, comma 56, della Legge di Stabilità per il 2016.
Esempio – Ad esempio, un contribuente che acquista da un’impresa di ristrutturazione un’unità immobiliare, con le agevolazioni “prima casa”, all’interno di un fabbricato interamente ristrutturato, al prezzo di 200.000 euro + IVA al 4%, per un totale di 208.000 euro, avrà diritto:
alla detrazione, spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 56, della Legge di Stabilità, del 50 per cento dell’IVA pagata sull’acquisto dell’immobile. Tale detrazione è pari ad euro 4.000 (8.000* 50%);
alla detrazione, spettante ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, del TUIR, del 50 per cento calcolato sul 25 per cento del costo dell’immobile rimasto a suo carico. Tale detrazione è pari ad euro 25.500 [(208.000 – 4.000) * 25% = 51.000 * 50%].
Box pertinenziale – Ad analoga conclusione si giunge anche nel caso di realizzazione di box pertinenziale, anche a proprietà comune, acquistato contestualmente all’immobile agevolato ai sensi della disposizione in commento, relativamente al quale spetta anche la detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. d) del TUIR pari al 50 per cento del costo di realizzazione documentato dall’impresa. Ad esempio, un contribuente acquista da un’impresa costruttrice un’unità immobiliare, con le agevolazioni “prima casa”, e un box pertinenziale. Il costo complessivo dell’immobile, comprensivo della pertinenza è pari a 200.000 euro + IVA al 4%, per un totale di 208.000 euro. Il costo di realizzazione del box è pari a 10.000 euro più IVA pari a 400 euro. Il contribuente avrà diritto:
alla detrazione del 50 per cento dell’IVA sull’acquisto dell’immobile comprensivo della pertinenza, pari a 4.000 euro:
alla detrazione, spettante ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. d) del TUIR, sul costo di realizzazione del box al netto dell’IVA portata in detrazione riferita a tale costo, pari a 10.200 euro (10.400 euro – 200 euro). La detrazione è pari al 50 per cento di tale importo e cioè 10.200 euro * 50% = 5.100 euro.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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